Le prestazioni previdenziali erogate a cittadino italiano da parte di Stato estero sono soggette a tassazione diretta in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse con i singoli Paesi. In particolare, l’articolo 18 della Convenzione Italia-Lussemburgo, ratificata con legge 14 agosto 1982, n. 747, dispone che le pensioni e le altre somme pagate in ottemperanza alle norme sulla previdenza sociale sono imponibili nello Stato in cui sono state erogate. E’ comunque onere del contribuente dimostrare che le somme in oggetto siano state effettivamente tassate nel Paese estero; in caso contrario le medesime somme saranno tassate nello Stato in cui è la residenza del contribuente.

Sentenza n. 1550 del 3 febbraio 2012 (udienza 4 ottobre 2011)
Cassazione civile, sezione V - Pres. D’Alonzo Michele - Est. Virgilio Biagio
Irpef – Redditi percepiti all’estero – Convenzione Italia-Lussemburgo – Onere della prova a carico del contribuente


Fonte: Agenzia Entrate

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