Le cessioni di beni nei confronti di operatori nazionali, effettuate da una società inglese con rappresentante fiscale in Italia, dopo aver proceduto all’estrazione dei beni in deposito Iva sono soggette al regime del reverse charge. Questo significa che l’obbligo di applicazione dell’iva è a carico dell’acquirente soggetto passivo d’imposta in Italia. Tuttavia il rappresentante fiscale, dopo aver estratto i beni dal deposito Iva con autofattura, può emettere un documento non rilevante ai fini Iva, con il quale indica che l’operazione verrà assolta dal cessionario, consentendo in tal modo una maggiore trasparenza per la contabilità del rappresentante fiscale. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010.


Fonte: FiscoOggi

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