Il 4 agosto è stato approvato dal Senato, dopo l'introduzione di rilevanti modifiche nel corso del passaggio alla Camera, il Disegno di Legge n. 2266-B, rubricato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi". L'iter rapidissimo di conversione del decreto e l'attenzione dell'opinione pubblica e degli operatori del settore confermano l'importanza delle disposizioni in esso contenute. Nucleare

Il nucleo del Decreto Legge era costituito dagli articoli 1, 2, 3, voluti per dare nuovo impulso alla strutturazione dei progetti di nuove centrali nucleari in Italia.

Vediamo nel dettaglio le disposizioni.

L'articolo 1, ampiamente riformulato in sede di conversione, prevede che, a seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell’articolo 4 del D.L. n. 78/2009 siano sostituiti da un testo che prevede ora la procedura per l'effettuazione degli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

In base alle nuove disposizioni, tali interventi potranno essere individuati dal Governo “su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa”, anche in mancanza di intesa con le Regioni o le Province autonome interessate e realizzati “in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate”, con un maggior peso delle autonomie locali, quindi.

Ad un successivo DPR è demandata la nomina di uno o più commissari da parte del Governo nonché l'individuazione delle dotazioni di mezzi e di personale, oltre che le strutture anche di concessionari di cui può avvalersi il commissario. Gli interventi possono vedere impegnate anche risorse economiche provate, ma solo entro il limite massimo del 50% dell'opera.

Si rileva la soppressione dell'articolo 3 del Decreto Legge da convertire. Si trattava dell'articolo che, prevedendo che in sede di prima applicazione, la nomina del Presidente dell'Agenzia per la Sicurezza Nucleare si potesse effettuare senza che valessero molti dei casi di incompatibilità stabiliti dalla L. 99/2009 che la istituisce, apriva la strada ad una candidatura “politica” per la carica. L'abrogazione dell'esenzione pone fine al dibattito in merito all'estensione della stessa e pare chiudere le porte alla nomina a capo della Agenzia del Prof. Umberto Veronesi, Senatore spesso da più parti indicato come papabile.

Rinnovabili

In sede di conversione sono stati predisposti gli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinqies, 1-septies, 1-octies, di estremo rilievo per il settore delle rinnovabili italiano. In particolare:

- L'articolo 1-ter fornisce l'interpretazione autentica in materia di tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza media annua non superiore a 1 MW della disposizione contenuta nell'art. 42 della L. n. 99/2009: la tariffa onnicomprensiva di cui al comma 6, lettera a) del medesimo articolo si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 (fermo restando quanto previsto al comma 8 per gli impianti di proprietà o gestiti da aziende agricole e assimilate, entrati in esercizio commerciale dopo il 31 dicembre 2007), mentre agli impianti entrati in esercizio dopo l’entrata in vigore della medesima legge 23 luglio 2009, n. 99 si applica la tariffa onnicomprensiva introdotta dal comma 6, lettera c) dello stesso articolo.

- L'articolo 1-quater è stato da più parti nominato “salva Puglia”, per la sua specifica azione volta a risolvere i problemi di incostituzionalità delle disposizioni pugliesi che innalzavano il limite dell'autorizzabilità con DIA delle centrali ad 1 MW prima della Legge Comunitaria 2010.

Il testo dell'articolo infatti dispone che “sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Al primo passaggio in Senato il termine era previsto in novanta giorni, divenuti poi centocinquanta in sede di votazione nell'altro ramo del Parlamento.

- L'articolo 1-quinques, al fine di contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all’autorizzazione di progetti di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, demanda al Ministro dello sviluppo economico di stabilire con decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, opportune misure affinché l’istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti. Si tratta di una disposizione volta all'evitare l'intasamento delle PA deputate al controllo e all'autorizzazione degli impianti, e viene preso in conformità ad analoghe disposizioni introdotte negli anni scorsi da parte di alcune Regioni.

- L'articolo 1-septies, attesissimo da tutti gli imprenditori impegnati nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, mediante la sostituzione del comma 1 dell’articolo 2-sexies del D.L. n. 3/2010 stabilisce che le tariffe incentivanti del c.d. Secondo Conto Energia sono riconosciute “a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l’installazione dell’impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011”.

La comunicazione di cui al comma 1 è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative e GSE e gestore di rete possono effettuare controlli.

L'articolo in commento risolve parte dei problemi di tempistica dei soggetti impegnati nella cantierizzazione di impianti fotovoltaici, offrendo un miglior incentivo rispetto a quello che già si conosce essere contenuto nel prossimo Conto Energia (che si attende per settembre). In alcuni interpreti permangono alcuni dubbi in merito alla legittimità di tale estensione rispetto al diritto della concorrenza e ai costi che tale previsione comporterà.

- L'articolo 1-octies contiene inoltre un chiarimento in merito all'individuazione di quali siano le opere connesse e le infrastrutture indispensabili che in base all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003 sono ricomprese nell'Autorizzazione Unica.

A sostegno dell'opinione di una parte della dottrina (e risolvendo un dubbio di tutti gli interpreti più attenti), l'articolo in commento stabilisce che in tali opere sono comprese “le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”.


Controllo del settore energetico


L'articolo 1-bis istituisce, al fine di di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, presso l’Acquirente Unico S.p.A. un Sistema Informatico Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Il Sistema sarà disciplinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, dall'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Sempre all'AEEG è demandato dall'art. 1-septies, sulla base di indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, di definire regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate. In molte zone d'Italia si assiste infatti ad una virtuale congestione della rete, causata da impianti che non verranno mai ad esistenza perché sviluppati da soggetti privi di capacità industriale e/o finanziaria.

Lavori parlamentari

In chiusa, pare interessante registrare alcuni degli interventi effettuati in sede di ultima approvazione della Legge in commento.

L'intervento della Senatrice Emma Bonino (PD) in merito pone l'accento sull'assenza in Italia, di un nuovo Piano Energetico Nazionale (l'ultimo, lo si ricorda, è del 1988): “mentre (sui giornali soprattutto) si spinge o viene data per certa la scelta nucleare, il Paese, le istituzioni, questo Senato sono completamente privi di un documento fondamentale sul settore energetico del Paese, in cui qualcuno - il Ministro, si spera, o il Governo - si assuma la responsabilità di illustrare lo scenario dei nostri fabbisogni, della diversificazione possibile e di come questi fabbisogni possano essere soddisfatti, smettendo di dare i numeri e possibilmente fornendo cifre (che non sono sinonimi, ma cose proprio diverse).

I dati ufficiali di cui disponiamo, ad esempio, provano ormai una sovraccapacità elettrica del nostro Paese a condizioni e a produzione attuali, per non parlare delle centrali a carbone o a gas già programmate, cui si dovrebbe aggiungere una parte di nucleare. Se così è - e non sono numeri, ma cifre - qualcuno ci spieghi a cosa serve investire 25 miliardi di euro pubblici.

Questa fuffa, per cui il nucleare si fa con fondi privati, è bene che finisca: non è avvenuto in tutto il mondo, e non conosco imprenditore che investa oggi per un risultato tra dieci anni, in particolare in Italia! Stiamo, quindi, parlando di fondi pubblici, per circa 30 miliardi di euro, per la produzione del 4,5 per cento di consumo finale di energia nel 2025. Ma vi sembra ragionevole? Per questo credo che vada detto con molta forza che vi è l'assenza di uno scenario energetico.

La nostra obiezione al nucleare non è né terrorista, né passatista, né bucolica, o cose di questo genere: è un'analisi seria, è una richiesta seria di spiegazioni in termini di costi-benefìci (che attualmente non ci convincono) e di bisogni del nostro Paese”.

La risposta è stata fornita dal Sottosegretario di Stato per lo Sviluppo Economico Saglia, nei seguenti termini: “il Governo sta lavorando alla strategia energetica nazionale, che riscontrerà anche il tema dei fabbisogni energetici. È intenzione del Governo portarla al confronto parlamentare e - come previsto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 - sarà presentata la strategia nucleare per il nostro Paese, che conterrà gli elementi che, a nostro modo di vedere, giustificano questa scelta”.

Da parte della Senatrice Fioroni (PD) è invece stata espressa una opinione di appoggio alla chiarezza fatta in merito alle rinnovabili: “alcune delle previsioni aggiunte dal Senato, e successivamente confermate dalla Camera dei deputati, hanno ampliato i confini della materia oggetto del provvedimento, ma possono essere comunque accolte in senso positivo perché volte a dare certezza a tutti coloro che effettuano investimenti nei settori delle fonti rinnovabili in un quadro normativo che, purtroppo, non è chiaro.

Mi riferisco, ad esempio, all'articolo aggiunto che fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6, della legge n. 99 del 2009 per precisare a quali impianti spetta la tariffa fissa omnicomprensiva, o all'articolo che fa salvi gli effetti della DIA presentata per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, purché gli stessi impianti siano entrati in esercizio entro 150 giorni (termine prolungato alla Camera) dall'entrata in vigore del decreto”.

Proprio in tema di rinnovabili, è invece il Senatore Menardi (Futuro e Libertà per l'Italia) ad essere critico con l'allargamento delle maglie dell'incentivazione accordato dalla Legge di conversione: “il megawattora, che in Francia viene venduto a circa 30 euro, in Italia prodotto con il fotovoltaico costa oltre 400 euro per megawattora. Riteniamo pertanto che il lasco introdotto dalla Camera dei deputati proprio sul tema degli incentivi sia un errore. Per oltre 20 anni in Italia si è rinunciato a sviluppare il nucleare rifiutando di accettare il principio fondamentale che la scienza non è una questione di democrazia né di maggioranza. Come ha detto il grande matematico Alain Connes, non si è mai dimostrato un teorema con i voti”.



Fonte: IPSOA

0 commenti:

 
Top