Cambiano le regole per rateizzare i debiti verso l'Inps. In particolare, il contribuente, se datore di lavoro, ai fini della definizione di un'istanza di pagamento dilazionato dei contributi, non dovrà obbligatoriamente provvedere al pagamento, in un'unica soluzione, della quota di contribuzione a carico dei lavoratori. Per tutte le gestioni previdenziali, viene in via generale escluso l'obbligo del versamento della quota pari ad 1/12 del dovuto prima dell'emissione del piano di ammortamento.Con la circolare n. 106 del 3 agosto 2010 l’INPS comunica di aver inteso attuare le determinazioni n. 250 del 18 dicembre 2009 e n. 106 del 7 maggio 2010 andando incontro alle esigenze dei datori con l’eliminazione dei precedenti obblighi, di versamento, integrale delle trattenute previdenziali e in misura di 1/12 del debito, quali condizione per l’accesso alla rateazione. Pertanto, dalla data di emanazione della circolare n. 106:
• il datore di lavoro, in quanto unico ed esclusivo responsabile dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, può assolvere, anche in forma rateale, all’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori. Purtuttavia, anche in presenza di domanda di dilazione definita con l’accoglimento, qualora sussistano le condizioni previste dalla legge, la denuncia di reato sarà inoltrata all’Autorità Giudiziaria competente;
• il pagamento della prima delle rate complessivamente accordate, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento.A seguito delle modifiche di cui sopra, il contribuente per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria, anteriormente all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, deve presentare un’istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa.

La domanda di rateazione può avere ad oggetto:
• crediti denunciati dal contribuente o accertati dall’istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge;
• crediti richiesti al contribuente con avviso bonario;
• crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;
• crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.Il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilità con la possibilità di un prolungamento fino a 36 rate, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Inoltre, per particolari specifici casi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità. Non cambiano i criteri per l’accoglimento delle domande in fase amministrativa, che richiede il regolare versamento della contribuzione periodicamente dovuta.

La rateazione delle somme iscritte a ruolo, invece, dovrà essere chiesta esclusivamente all’Agente della riscossione che dovrà valutarne le condizioni per l’accoglimento e per il numero di rate che potrà arrivare fino ad un massimo di settantadue.

Le nuove regole dovrebbero favorire il passaggio al nuovo sistema di riscossione dei debiti verso l’INPS, sancito dall’articolo 30 della legge n. 122/2010 che attribuisce all’avviso di addebito, notificato dall’Istituto, valore di titolo esecutivo e rende, pertanto, assai più veloce la procedura di esecuzione.

(Circolare INPS 03/08/2010, n. 106)


Fonte: IPSOA

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