Le somme destinate ai tirocini formativi universitari non sono soggette a tassazione. Si tratta, infatti, di soldi spesi per fini didattici e scientifici, propri degli Atenei, che costituiscono oggetto dell'attività istituzionale e non assumono carattere imprenditoriale. Fiscalmente rilevanti, invece, quelle destinate alla promozione e sostegno di percorsi formativi, di giovani laureati, svolti nell'esercizio d'impresa: in questo caso i corrispettivi percepiti sono imponibili ai fini Ires e Iva.

Questa, in sintesi, la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/E del 5 agosto, con cui un Ateneo chiedeva il corretto trattamento tributario (ai fini Ires e Iva) delle somme ricevute per realizzare un programma di tirocini e percorsi formativi.

Le prime due attività del progetto sono costituite dall'acquisto di materiali (hardware, software, arredamento, ecc.) destinati a un ufficio che fornisce assistenza per l'ingresso nel mondo del lavoro (ufficio di placement) e da tirocini di orientamento. Le ultime due sono finalizzate alla promozione e sostegno di percorsi formativi di giovani laureati.

L'Università aderisce ai primi due programmi con apposito protocollo d'intesa siglato col ministero del Lavoro e con un accordo sottoscritto con Beta spa, società che provvede a gestire i progetti ed erogare le somme destinate a coprire i soli costi sostenuti;
Gli ultimi due programmi, valutati da un'apposita Commissione, sono avviati con la pubblicazione di un bando pubblico che si conclude con la formazione della graduatoria.

Ciò premesso, dalla ricostruzione del quadro normativo e dei pareri espressi dai competenti ministeri (Istruzione, Lavoro, Università e ricerca), l'Agenzia rileva che i primi due progetti non costituiscono esercizio di attività commerciale in quanto riconducibili alla formazione istituzionale universitaria. L'attività degli altri due, invece, anche se connessa a quella didattica, è realizzata sulla base di un rapporto contrattuale instaurato con la società che organizza i percorsi formativi ("Italia lavoro"). In questo caso i progetti sono svolti nell'esercizio d'impresa e i corrispettivi percepiti sono considerati reddito imponibile ai fini Ires.

Per quanto riguarda la ritenuta d'acconto del 4% sui redditi soggetti a Ires (articolo 28, comma 2 Dpr 633/1973), l'Agenzia ricorda, in primo luogo, che la stessa deve essere effettuata sui contributi (con esclusione di quelli per l'acquisto di beni strumentali corrisposti a imprese da Regioni, Province, Comuni e altri enti pubblici e privati). Di conseguenza, secondo il documento di prassi, non si applica né sui primi due progetti in quanto non erogano somme sottoposte a Ires, ne sugli ultimi due in quanto le somme che riceve l'università non si configurano come contributi.

Infine, sono escluse dal campo dell'Iva le somme percepite per i progetti 1 e 2, perché rientrano nella funzione istituzionale dell'Università stessa e che non assumono la natura di corrispettivi (presupposto oggettivo di applicazione dell'imposta). Al contrario, quelle utilizzate per lo svolgimento di un'attività a carattere imprenditoriale, progetti 3 e 4, si configurano come corrispettivi e sono quindi imponibili ai fini Iva.


Fonte: Agenzia Entrate

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