L’esclusione dall’intrastat è una questione di… fiducia. Potrebbe sintetizzarsi così una delle risposte arrivate con la circolare n. 43/E del 6 agosto. L’Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che il prestatore di servizi stabilito in Italia è legittimato a non includere l’operazione nell’elenco riepilogativo, se ottiene una dichiarazione del committente estero che ne attesti l’esenzione o la non imponibilità Iva nel suo Paese. Circostanza, questa, che potrebbe condurre fino alla non presentazione dell’intrastat, nel caso la dichiarazione – che può essere rilasciata anche una sola volta, rimanendo valida fino a che il trattamento fiscale resta lo stesso - “copra” tutti i servizi prestati dall’operatore italiano.

In mancanza dell’attestazione del cliente estero, l’operatore italiano può non includere la prestazione nell’elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie solo se elementi di fatto obiettivi diano la certezza che l’Iva non è dovuta nello Stato del committente.

Fattura si, fattura no
Dalla parità di trattamento, una porta di servizio per uscire dal generale obbligo di fatturazione, prescritto per le prestazioni di servizi rese a committenti comunitari. Un obbligo che per le transazioni “domestiche” non è assoluto. Si pensi, ad esempio a tutta la serie di operazioni finanziarie, esenti, per le quali il decreto Iva prevede la non obbligatorietà della fattura non richiesta dal cliente. La circolare ha precisato che le stesse operazioni sono “libere” dal documento contabile anche se rese a un committente Ue, qualora possano essere escluse dagli intrastat perché non si portano dietro debito d’imposta nel Paese di destinazione.

Intrastat legato alla fattura
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate hanno tutte, come filo conduttore, la normativa Iva. La considerazione potrà sembrare banale, ma sono proprio le disposizioni che disciplinano e individuano le modalità di assoggettabilità al tributo che occorre tener presente per risolvere i dubbi applicativi legati agli elenchi riepilogativi. Tanto è vero che più volte nella circolare è stato fatto riferimento – magari adattandolo alla normativa aggiornata - a un precedente documenti di prassi non proprio recente (la circolare n. 13 del 1994). Come nel caso delle cosiddette triangolazioni nazionali (IT2 acquista un bene da IT1, incaricando quest’ultimo di spedire la merce al suo cliente stabilito in un altro Paese Ue), operazioni interne non imponibili – si ricorda, anche “nel caso in cui il cessionario stipuli il contratto su mandato ed in nome del cedente. In questo caso, infatti, il predetto cessionario agirebbe quale mero intermediario del cedente senza mai avere la disponibilità del bene, nel pieno rispetto della ratio delle disposizioni in materia” (risoluzione n. 35/2010) – in relazione alle quali è stato individuato l’operatore nazionale promotore della triangolazione (IT2) quale soggetto obbligato alla compilazione dell’elenco riepilogativo per la cessione del bene.

“Tipica” delle regole del gioco intrastat è invece la soluzione fornita a proposito del settore “autotrasporto”.

Gli autotrasportatori, con una disposizione di vantaggio, possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione. Il quesito ruotava proprio intorno a questa circostanza: una fattura emessa a febbraio e registrata nel secondo trimestre dell’anno, in quale elenco va inserita? L’Agenzia ha ricordato come gli adempimenti legati ai modelli riepilogativi si leghino al momento dell’emissione della fattura e non a quello della sua registrazione.

Conseguentemente, la fattura emessa a febbraio entrerà nell’intrastat dello stesso mese o in quello del primo trimestre, a seconda della periodicità di presentazione che vincola l’autotrasportatore.



Fonte: Agenzia Entrate

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