La proprietà del bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale (ed i relativi costi di gestione) non rientrano tra gli indici dell'esistenza di un'autonoma organizzazione. Pertanto, l’IRAP indebitamente versata va restituita al professionista che ha provato l'assenza del presupposto impositivo dimostrando la congruità e la pertinenza delle spese esposte in dichiarazione alla conduzione dell’immobile strumentale allo svolgimento dell'attività professionale. In particolare, nella sentenza n. 372/1/10 la CTR Lazio sottolinea che il contribuente ha dimostrato che le somme riportate al rigo RE9 si riferiscono alla quota parte delle spese condominiali e di riscaldamento riferite all’unità abitativa sede dello studio (depositando le fatture relative anche all'accollo della restante parte ai terzi utilizzatori dell'immobile).

Assodata già in primo grado l'assenza di un'autonoma organizzazione, una volta dimostrata la pertinenza e la congruità delle spese esposte alla conduzione dell’immobile strumentale allo svolgimento dell'attività professionale, bisogna concludere per la restituzione dell'imposta indebitamente versata.

Del resto, sottolineano ancora i giudici di secondo grado, l'Ufficio non ha contestato l'assenza dì autonoma organizzazione riconosciuta dai primi giudici; secondo giurisprudenza di legittimità ormai prevalente, è posto a carico del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, l’onere di allegare la prova dell'assenza del presupposto impositivo, cosa che in questo caso è regolarmente avvenuta e per questo va disposto il rimborso richiesto.

(Sentenza Commissione tributaria regionale Lazio 05/07/2010, n. 372)


Fonte: IPSOA

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