E’ legittima l'iscrizione a ruolo e la liquidazione dell’imposta anche nell’ipotesi di mancata comunicazione al contribuente dei risultati del controllo automatico, sempreché non siano riscontrabili incongruenze rispetto alla dichiarazione. Pertanto, in caso di condono e in assenza di modifica della dichiarazione, l’ufficio non deve inviare al contribuente alcuna comunicazione di irregolarità della dichiarazione ma può procedere subito all’iscrizione al ruolo delle somme non versate. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 17396 del 23 luglio 2010.

Il fatto
Un contribuente che si era avvalso della sanatoria degli omessi versamenti (articolo 9-bis della legge 289/2002), ma che non aveva poi provveduto al pagamento delle somme per beneficiare del condono, lamentava in giudizio la notifica “diretta” della cartella di pagamento, senza la precedente comunicazione di irregolarità. La cartella, relativa a Irpeg, Irap, Iva, ritenute e addizionali Irpef per due periodi di imposta condonati, era infatti stata impugnata dalla società per decadenza, omissione del previo invito al pagamento, carente motivazione e iscrizione di somme indebite.

La Ctp annullava l’atto impugnato, ma i giudici d’appello confermavano l’operato dell'ufficio, dichiarando legittima l’iscrizione a ruolo.

In Cassazione il contribuente denunciava, tra l’altro, la violazione degli articoli 36-bis, comma 3, del Dpr 600/1973, e 54-bis, comma 3, del Dpr 633/1972 (concernenti i controlli automatici della dichiarazione), proponendo ai giudici la risoluzione d quesiti di diritto, volti a chiarire:
•se la comunicazione dell’esito del controllo della dichiarazione annuale è sempre obbligatoria
•se la mancata comunicazione costituisce vizio di annullabilità dell’atto
•se per tale istituto non opera la sanatoria prevista dall’articolo 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990 (procedimento amministrativo) in quanto a) gli articoli 36-bis e 54-bis hanno la funzione di tutelare il diritto di difesa del contribuente nella fase terminale del procedimento, b) l’ammontare delle sanzioni sarebbe stato di diversa entità in caso di osservanza della norma sull’invio della comunicazione, c) l’articolo 6 dello Statuto del contribuente sanziona con la nullità la mancata comunicazione dell’esito dei controlli. E’ il caso di chiarire che gli articoli 21-septies e 21-octies della legge sul procedimento amministrativo operano una fondamentale distinzione tra atti amministrativi nulli e annullabili, con la specificazione che sono nulli quelli che difettano di un elemento essenziale, mentre sono annullabili quelli adottati in violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza. Non sono, tuttavia, annullabili quelli che violano norme procedurali o aspetti formali, se si tratta di atti a contenuto vincolato, quale è notoriamente la cartella di pagamento.

La decisione
Nel controversia, un punto fermo è costituito dalla presentazione dell’istanza di condono da parte della società ricorrente, senza che però sia stato versato l’intero importo dovuto. Perciò, è indiscutibile che il contribuente, dopo aver richiesto la sanatoria per le sanzioni (articolo 13, Dlgs 471/1997), è decaduto dal beneficio per non avere versato alle scadenze previste l’intera somma calcolata per l’estinzione della pendenza.
Constatata tale omissione, l’ufficio ha proceduto quindi all’iscrizione a ruolo delle rate dei versamenti non eseguite, a cui ha fatto seguito da parte dell’Agente della riscossione l’emissione della relativa cartella di pagamento.

Il problema che si è posto per questo tipo di definizione è se la stessa potesse considerarsi validamente perfezionata nel caso in cui il contribuente, dopo aver optato per il pagamento rateale, avesse omesso il versamento di una o più delle rate previste. Lo scioglimento di tale dubbio è subordinato alla censura con la quale il contribuente contestava l’iscrizione a ruolo delle somme richieste, in quanto non preceduta dalla “comunicazione di irregolarità”.

I giudici hanno dato risposta negativa a entrambi i quesiti, specularmente interconnessi, dal momento che, in questa fase procedimentale, nessuna violazione dei diritti posti a salvaguardia della difesa del contribuente si è verificata, in quanto l’iscrizione a ruolo ha tenuto conto di quanto già versato dalla società (nel caso opposto l’ufficio sarebbe incorso nel fenomeno del divieto di doppia imposizione), con la specifica avvertenza che, proprio a motivo della mancanza di precedenti comunicazioni relative agli omessi versamenti, avrebbe potuto chiedere all’ufficio la riduzione ad un terzo delle sanzioni iscritte a ruolo.

La trama argomentativa della motivazione si è quindi esplicitata nel chiarire che la comunicazione di irregolarità è prevista dalla esclusivamente per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione”, ossia un errore del contribuente, mentre nella fase di controllo della fattispecie in esame l’ufficio non ha constatato alcuna anomalia di sorta, ossia nessun risultato “difforme” dai dati esposti in dichiarazione. Di conseguenza, stando così le cose, l’ufficio operatore si è limitato esclusivamente a iscrivere a ruolo le somme dichiarate e non versate, senza alcun apporto correttivo ai dati (di scienza) rappresentati dal contribuente. Sostanzialmente, quindi, l'Amministrazione non è pervenuta a un risultato “diverso” rispetto a quello indicato in dichiarazione ma ha solo rilevato l’omissione del mancato versamento del dovuto.

Tale ratio decidendi, del resto, è conforme alla specifica normativa di settore, considerato che, sia le disposizioni in materia di tributi diretti sia quelle in materia di Iva prevedono che debba essere data comunicazione al contribuente del risultato dei controlli automatici soltanto quando il risultato del calcolo dell’imposta é “diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” (“comunicazione di irregolarità”), ma non è previsto un obbligo inverso, ossia quello della comunicazione al contribuente della “regolarità” della dichiarazione.

Da questa angolazione, quindi, l’operato dell’ufficio non configge neppure con l’articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, il quale prescrive che, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti in tempo debito, la cui inadempienza comporta la nullità dei provvedimenti emessi.
Sicché, l’opzione interpretativa circa la superfluità della comunicazione allorché il controllo automatico della liquidazione della dichiarazione non riveli errori del contribuente “è giuridicamente corretta e assorbe ogni altro profilo di critica della statuizione in argomento”.

In conclusione, la Suprema corte ha affermato il principio secondo cui il contribuente ha diritto a ricevere la comunicazione di irregolarità solo se a seguito del controllo automatico emerge un risultato diverso rispetto a quelle indicato in dichiarazione e non anche quando c’è stato un omesso versamento di imposte, correttamente calcolate in dichiarazione.



Fonte: Agenzia Entrate

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