E' quanto precisato dalla Cassazione con la sentenza n. 16896/10.
La Corte ha sottolineato che, mancando una norma specifica di conteggio, si deve prendere come parametro il lavoro svolto dalle colf.
Particolarmente interessante il ragionamento seguito dai giudici che se per il danno biologico hanno richiamato l'articolo 32 della Costituzione per quello patrimoniale hanno citato, invece, gli articoli 4 e 37 della Carta che per l'appunta tutelano rispettivamente la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice.
La Corte ha chiarito, inoltre, che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell'espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è economicamente valutabile come danno emergente (articolo 1223 del Codice civile) e può essere liquidato pur in via equitativa anche nell'ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perchè comunque i compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetta a quelli espletati da un prestatore d'opera dipendente.

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