Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 agosto prende forma il “bonus-ter” a favore degli autotrasportatori. Il comma 250 dell’articolo 2, legge finanziaria per il 2010, ha disposto l’assegnazione delle risorse derivanti dallo scudo fiscale alle finalità di spesa previste nell’elenco 1 allegato alla Finanziaria, tra le quali sono ricompresi interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto mediante il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa concernenti specifiche disposizioni di settore, tra cui anche quelle che consentono agli autotrasportatori di recuperare una quota parte della tassa automobilistica.

In sostanza, la norma, nel rifinanziare la misura, ripropone per il 2010 la stessa agevolazione, disposta per il 2008 dall’articolo 83-bis, comma 26, del Dl 112/2008, e, per il 2009, dall’articolo 15, comma 8-septies, del decreto legge 78/2009.
L’agevolazione consiste nella concessione di un credito d'imposta pari a una quota parte dell’importo della tassa automobilistica pagata per l'anno 2010 per ogni veicolo, avente determinate caratteristiche di massa complessiva, posseduto e utilizzato dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per l’esercizio dell’attività.

La misura del credito spettante è determinata applicando alla tassa automobilistica pagata per il 2010 le seguenti percentuali:
•38,5% per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate
•77% per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

Il credito d'imposta
•non è rimborsabile
•non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap
•non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del Tuir
•non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir.

Il bonus, inoltre, può essere fruito esclusivamente in compensazione in sede di versamento unitario mediante modello F24, utilizzando il codice tributo “6829” (denominato “Credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese di autotrasporto – art. 83-bis, comma 26, d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”), istituito con la risoluzione n. 81/E del 16 agosto.

Come per l’agevolazione prevista per il 2009, il bonus 2010 è fruibile nel rispetto dei limiti e alle condizioni disposti per gli “aiuti di importo limitato” dal Dpcm del 3 giugno 2009, recante le modalità applicative della concessione degli aiuti temporanei previsti dalla “Comunicazione della Commissione europea - quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, nonché dalla decisione di autorizzazione C(2009)4277 del 28 maggio 2009 della Commissione europea relativa alla notifica dell’aiuto di Stato N 248/2009.

In pratica è richiesto che il titolare o il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, prima della fruizione del credito d’imposta, predisponga un’apposita dichiarazione sostitutiva in cui attesti l’assenza delle condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti giudicati illegali (“clausola Deggendorf”), nonché il rispetto del limite complessivo di 500mila euro, al lordo delle imposte dovute, determinato tenendo conto degli aiuti di importo limitato e degli aiuti “de minimis” fruiti, fissato dalle autorità comunitarie relativamente al triennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2010.

La dichiarazione sostitutiva è redatta utilizzando il modello allegato al provvedimento ed è presentata a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento al Centro operativo di Pescara.

Infine, quale adempimento a carico dei soggetti beneficiari, è previsto l'obbligo di indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui esso matura e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato.


Fonte: Agenzia Entrate

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