vorrei chiedere, cortesemente, gli estremi normativi in base ai quali è stabilito che il benefit casa non può essere revocato unilateralmente dal datore del lavoro senza esservi un incremento retributivo, come è riportato su un post del vostro portale 18 aprile 2010 che riporto testualmente" Diverso è il caso dell’uso del bene concesso nell’esclusivo interesse privato del lavoratore: si tratta del vero e proprio fringe benefit o retribuzione in natura. Sono i beni concessi in uso esclusivamente privato al dipendente, al di là di ogni ragione tecnica, organizzativa e produttiva aziendale. Al contrario di quanto avviene nel caso dei beni concessi in uso nell’interesse esclusivo dell’azienda, essi non possono essere revocati unilateralmente dal datore di lavoro, a meno che la revoca non preveda un incremento retributivo di importo pari al valore economico dell’uso del bene revocato.
Una situazione intermedia ricorre nel caso di uso promiscuo di un bene aziendale, ovvero quando il bene è concesso in uso non solo nell’interesse dell’azienda ma anche in quello del lavoratore. È senza dubbio il caso che presenta più difficoltà per la valutazione del benefit a vantaggio del dipendente, data la necessità di individuare oggettivamente la parte di utilizzo privato e aziendale del bene (esempi tipici di uso promiscuo riguardano normalmente il telefono cellulare e l’automobile).

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