I compensi per l'attività intramoenia corrisposti ai medici in formazione specialistica sono tassati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non come lavoro autonomo.

E' la "diagnosi" fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 254/E del 29 settembre, a un'Azienda ospedaliera universitaria che ha autorizzato gli specializzandi a svolgere attività intramuraria. Ciò perché la libera professione è esercitata dagli specializzandi sulla base della stessa disciplina amministrativa che si applica ai dipendenti.

In particolare, il policlinico universitario ricorda che la possibilità di esercitare l'attività intramoenia è stata espressamente riconosciuta ai medici in formazione specialistica dal decreto legislativo 368/19999 che, all'articolo 40, recita: "L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria".

A differenza dei medici del Ssn, però, gli specializzandi non sono legati da un rapporto di lavoro dipendente con l'ospedale universitario presso cui prestano attività. Il loro contratto è infatti finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali specialistiche e "non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Ssn e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi enti".

Inoltre, tornando al caso in questione, il contratto di formazione non viene stipulato con l'Azienda ospedaliera ma con un soggetto giuridico diverso - l'Università - che corrisponde agli specializzandi il trattamento economico spettante, che non è non soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi. Ciò posto, l'istante chiede di sapere qual è il corretto trattamento fiscale che si applica ai compensi per l'attività libero-professionale intramuraria corrisposti ai medici in formazione specialistica: vanno tassati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o di lavoro autonomo?

Nessun dubbio per i tecnici delle Entrate. L'articolo 50 del Tuir, comma 1, lettera e), spiega l'Agenzia, qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro di lavoro dipendente i compensi relativi a prestazioni rese in intramoenia, anche se definiti di tipo "libero professionale", se resi nel rispetto della relativa disciplina amministrativa (articolo 72 della legge 448/1998).

Posto che la disciplina applicabile ai dipendenti regola, con le stesse modalità, anche l'attività esercitata dagli specializzandi, i compensi percepiti da questi ultimi sono sicuramente da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e soggetti a tassazione come tali.

Neanche la circostanza che il contratto di formazione sia stipulato con un soggetto giuridico diverso rispetto al policlinico universitario, vale infatti a ricondurre i compensi in questione nel reddito di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir).

Fonte: Agenzia Entrate

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