Sovvertendo un orientamento che sembrava consolidarsi presso la giurisprudenza di merito, la Commissione tributaria provinciale di Ravenna, con una pronuncia ampia e articolata (sentenza n. 104/03/09 depositata il 18 settembre 2009), ha, tra l'altro, escluso che i corrispettivi derivanti dallo svolgimento di attività poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra possessore di apparecchiature da intrattenimento e da gioco (gestore) e titolare dell'esercizio presso cui le stesse apparecchiature sono installate (esercente) possano essere ritenuti esenti dall'applicazione dell'Iva invocando il disposto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 6, del Dpr 600/1973.

In senso contrario si erano finora pronunciate diverse commissioni tributarie di prima istanza, tra le quali la stessa commissione ravennate, convinte che l'accordo tra gestori ed esercenti per il riparto degli introiti derivanti dalle apparecchiature da gioco, se rispettoso delle soglie normativamente fissate dall'articolo 1, comma 497, della legge 311/2004, ricadesse de iure nell'ambito di operatività dell'esenzione Iva.

Le diverse e ulteriori attività considerate imponibili dagli uffici si configuravano, dunque, a parere della fino a oggi pressoché unanime giurisprudenza tributaria, come meramente strumentali e accessorie rispetto alla prestazione principale rappresentata dalla raccolta delle giocate, della quale seguivano la sorte in materia di imposta sul valore aggiunto.

Sul punto, l'amministrazione finanziaria si era pronunciata con la circolare 21/2005, nella quale, dopo aver rammentato che nel sistema delineato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato "è possibile individuare due figure di soggetti (operatori del concessionario) che effettuano per i concessionari stessi la raccolta delle giocate: l'esercente ed il possessore degli apparecchi", ravvisava l'esistenza di due distinti rapporti, uno tra concessionario ed esercente e l'altro tra concessionario e gestore, in forza dei quali il concessionario riconosceva agli altri contraenti, a fronte dei servizi da essi prestati nell'ambito dell'attività di raccolta delle giocate, un corrispettivo.

Ciò conduceva l'agenzia delle Entrate, anche alla luce della formulazione letterale della disposizione recata dal citato comma 497, a ritenere che potessero ricadere nell'ambito dell'esenzione solo i rapporti contrattuali nei quali una delle parti fosse inderogabilmente il concessionario, rimanendo invece assoggettati all'imposta con aliquota ordinaria "i corrispettivi dell'eventuale attività posta in essere nell'ambito dei rapporti instaurati fra l'esercente e il c.d. gestore in quanto tali rapporti … possono riguardare solo ulteriori prestazioni di servizi diverse da quelle della raccolta delle giocate rese al concessionario".

In senso sostanzialmente analogo si pronunciano ora i giudici ravennati, per i quali "È fatto notorio che gli esercenti di una qualsiasi attività commerciale … non intendendo affrontare la spesa di acquisto di apparecchi per giocate, ricorrano ad un gestore che glieli fornisce, glieli ripara, glieli cambia, il tutto dietro la divisione pro quota degli utili revenienti dalla raccolta delle giocate", per cui "Si tratta di una prestazione di un servizio che non può essere esente dal campo di applicazione IVA in quanto remunerato da un compenso che non riguarda solamente la raccolta delle giocate ma altresì, da parte dell'esercente, della messa a disposizione dei locali, della custodia degli apparecchi, della incentivazione al gioco, della destinazione e occupazione di personale addetti alla raccolta delle giocate ed al pagamento dell'eventuale premio, attività tutte che diversamente dovrebbero essere a carico del gestore".

Fonte: Agenzia Entrate

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