ho 2 bambini piccoli e fino ad oggi ho avuto diritto a ricevere gli assegni familiari. dovendo a breve trasferirmi all'estero per lavoro per un anno mi hanno detto che non avro' piu' diritto agli assegni familiari
c'e' qualche alternativa per poterli in qualche modo avere pur essendo all'estero?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 5/9/09 20:00

Spostandosi in un altro Stato (dove vanno esaminate le specifiche normative di riferimento) si perdono nel caso specifico i benefici dello Stato di origine.

La normativa europea contempla un caso specifico in cui il familiare beneficia egualmente dell'assegno nel caso risiedesse in un altro Stato membro.

In Italia, ad esempio, l’assegno per il nucleo familiare, aggiunto alla retribuzione, è erogato ai lavoratori extracomunitari (ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale):

1 - solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l'Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.

N.B. Per certificare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certificati da cui risulti la presenza stabile in Italia, come buste paga, certificati di frequenza di asili o scuole, ecc.
2 - Anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia.

N.B. I Paesi che hanno stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia sono: Capoverde, Croazia, ex-Jugoslavia, Monaco, San Marino, Svizzera e Tunisia.


3 - Anche per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il lavoratore straniero - pur non essendo il suo Paese convenzionato con l’Italia - abbia la residenza legale in Italia e sia stato assoggettato ai regimi previdenziali di almeno due Stati membri.

Inoltre, i cittadini comunitari - compresi i rumeni e i bulgari entrati nell' U.E. dal 1° gennaio 2007 - che svolgono in Italia un' attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato, hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare anche per i familiari residenti nel paese d'origine o in un paese convenzionato.

 
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