I disallineamenti fra valori civili e fiscali, emersi in sede di prima applicazione degli Ias (Fta, first time adoption), derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, affrancabili secondo quanto previsto dalla "manovra anticrisi" dello scorso anno (Dl 185/2008), vanno cumulate con le divergenze indicate nel quadro EC, determinando un'unica base imponibile da assoggettare alle aliquote progressive previste dall'articolo 1, comma 48, della Finanziaria 2008 (legge 244/2007).

Il chiarimento è arrivato con la risoluzione n. 251/E del 24 settembre.

L'Agenzia ha messo in evidenza come la soluzione risulti coerente con lo stesso Dl 185/2008 che, al comma 12-bis dell'articolo 15, afferma che "l'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi".

A corollario, la precisazione dichiarativa: il valore delle divergenze da Fta va iscritto nelle colonne contenute nella sezione V-A del quadro RQ di Unico SC 2009 (Imposta sostituiva sulle deduzioni extracontabili - art. 1, comma 48, legge 24 dicembre 2007, n. 244) e non nelle colonne da 1 a 4 della sezione V-B (Imposta sostituiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali - art. 15, comma 3 lett. b), del decreto legge n. 185 del 2008).

Fonte: Agenzia Entrate

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