Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (artt. 58-81) (2) (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 dicembre 1993, n. 288, S.O.

(2) L'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con la decorrenza ivi indicata.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1996, n. 3/96.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;Emana il seguente decreto legislativo-

Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (2)

Art. 58. Istituzione della tassa.

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, i comuni debbono istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti (3/a).

(2) L'art. 49, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'art. 1, comma 28, L. 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33, L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha soppresso la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, con la decorrenza ivi indicata.

(3/a) Comma così modificato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146, . Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

Art. 59. Attivazione del servizio.

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 , gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4 (4).

(4) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250.

Art.60. Rifiuti equiparati.

.................. Abrogato (5/a).

(5/a) Articolo abrogato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

Art. 61. Gettito e costo del servizio.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso art. 45, comma 2, il disposto dell'art. 25 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità (6/a).

2. Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti (7). Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (8), le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2 (6/a).

3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con lo stesso regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (8/a).

(7) Periodo così sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(6/a) Comma così modificato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

(8/a) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 68, lett. b, L. 28 dicembre 1995, n. 549. In deroga al presente comma vedi, l'art. 49, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 31, comma 23, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 53, comma 17, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 62. Presupposto della tassa ed esclusioni.

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4 (7). Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

(7) Periodo così sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 63. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva (8/b).

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. [È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato] (8/c).

(8/b) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(8/c) Comma abrogato dall'art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599.

Art. 64. Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 65. Commisurazione e tariffe.

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento (8/b).

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

(8/b) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 66. Tariffe per particolari condizioni di uso.

1. [È facoltà dei comuni assoggettare a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati. Tale parte è comunque da computare nei limiti del 25 per cento] (8/d).

2. [Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nell'articolo 62 sono computate nel limite del 50 per cento] (8/d).

3. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:a) abitazioni con unico occupante;b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

4. La tariffa unitaria può essere ridotta:a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.

(8/d) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 68, L. 28 dicembre 1995, n. 549, e poi abrogato dall'art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, come modificato dall'art. 6, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. Vedere per gli anni 1997 e 1998, quanto disposto dal comma 4-bis dello stesso art. 2.

Art. 67. Agevolazioni.

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.

2. Il regolamento può prevedere riduzioni nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 68. Regolamenti.

1. Per l'applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:a) la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;b) le modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 65;c) la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso di cui all'art. 66, commi 3 e 4;d) la individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

2. L'articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri;d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), circoli sportivi e ricreativi;e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani;f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 69. Deliberazioni di tariffa.

1. Entro il 31 ottobre (8/e) i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.

3. Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.

4. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Si applica il disposto del secondo periodo del comma 3 dell'art. 68.

(8/e) Vedi, anche, per l'anno 1999, l'art. 31, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e l'art. 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8, e, per gli anni successivi, l'art. 30, comma 14, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Il termine di cui al presente comma è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 70. Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 63 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 71. Accertamento.

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (10/a).

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente (10/b).

(10/a) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.

(10/b) Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.

Art. 72. Riscossione.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'articolo 74 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 sono eseguite entro il 31 dicembre 1999. I predetti importi sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Relativamente ai soli anni 1995 e 1996 la formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi di cui al primo periodo è eseguita, a pena di decadenza, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1996 e il 31 dicembre 1997 (10/c).

2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'intendente di finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre (11/a).

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli articoli 11, 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20, secondo comma, 21, secondo comma, 23, 24, esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26, escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (12) e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. Si applica l'articolo 298 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni (12/cost) (12/a).

(10/c) Comma così modificato dall'art. 31, comma 24, L. 23 dicembre 1998, n. 448. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599.

(11/a) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(12/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 15-30 dicembre 1999, n. 464 (Gazz. Uff. 5 gennaio 2000, n. 1, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(12/a) Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392.

Art. 73. Poteri dei comuni.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

3-bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato (12/b).

(12/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599, riportato alla voce Finanza locale, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 24, comma 38, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 74. Funzionario responsabile.

1. Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

Art. 75. Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 64, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 76. Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di lire centomila (12/c).

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila (12/d) a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele (12/e).

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento (13).

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette (13/a).

(12/c) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(12/d) L'importo di lire centomila è stato così fissato dall'art. 12, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come modificato dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto n. 99/2000.

(12/e) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(13) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.

(13/a) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come modificato dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

Art. 77. Tassa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente (13/b).

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo (13/c).

5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7. Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67.

(13/b) Comma modificato prima dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146, e poi così sostituito dall'art. 3, comma 68, lett. g), L. 28 dicembre 1995, n. 549.

(13/c) Con D.M. 4 dicembre 2001 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2001, n. 293, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di bollettino per il versamento in euro della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti.

Art. 78. Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo.

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. A tal fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 35, fermo restando quanto previsto dagli articoli 68 e 69.

Art. 79. Disposizioni finali e transitorie.

1. [Tra i rifiuti solidi urbani, di cui all'articolo 2, terzo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, devono intendersi compresi i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, siano stati dichiarati, anteriormente al 1994, assimilabili agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento in regime di privativa e della tassazione attraverso l'inserimento delle predette attività produttive nella classificazione contenuta nel regolamento del tributo con applicazione di una tariffa obiettivamente commisurata anche ai rifiuti propri dell'attività produttiva stessa, sempreché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sia stato organizzato ed attivato nella zona di esercizio dell'attività suddetta. La deliberazione di cui all'art. 60 è adottata contestualmente alle modifiche regolamentari di cui al comma 2 ed ha effetto dal 1 gennaio 1994] (14/a).

2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1995 (14/b) per l'applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996 (14/c).

3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 2 e 4 che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995 (14/d).

4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. È esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.

6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce di cui all'art. 70, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.

6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1 (17).

7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1 gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996 (18).

(14/a) Comma abrogato dall'art. 39, L. 22 febbraio 1994, n. 146.

(14/b) Termine differito al 31 ottobre 1998 dall'art. 33, L. 8 maggio 1998, n. 146.

(14/c) Per la proroga del termine di cui al presente comma 2 al 31 gennaio 1996, vedi l'art. 9, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(14/d) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.

(17) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 25 novembre 1996, n. 599.

(18) Vedi, anche, il D.L. 6 settembre 1996, n. 462.

Art. 80. Abrogazioni.

1. Sono abrogati, salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79, commi da 2 a 6, gli articoli da 268 a 271 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituiti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 , e dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione di legge incompatibile con le norme del presente capo.

Art. 81. Efficacia delle disposizioni.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994.

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