In particolare, lo schema di D.L. prevede:

•la modifica degli articoli 17 e 38-ter del decreto IVA, al fine adeguare la normativa italiana a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza resa in data 16 luglio 2009 (causa C-244/08) in tema di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti esteri con stabili organizzazioni in Italia (si rimanda, in merito, a Salvatore Mattia, «L'Europa boccia il regime IVA italiano - Detrazione anche per la stabile organizzazione in Italia», ne Il Quotidiano Ipsoa del 26 agosto scorso);

•l’eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - la modifica prevista non si limita ad estendere il regime SIIQ alle stabili organizzazioni di società estere ma prevede, nel contempo, nel caso di società estere che svolgano prevalentemente attività di locazione immobiliare in Italia tramite stabili organizzazioni, l’imposizione (nei confronti della società estera) del reddito prodotto dalle stabili organizzazioni con un’aliquota IRES del 20%, pari alla misura della ritenuta che sarebbe stata applicata sui dividendi prodotti da una SIIQ italiana;

•l’eliminazione dell’obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri;

•la modifica del regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati;

•la modifica delle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati.Sul fronte del contenzioso che riguarda il precariato nella scuola, infine, il Consiglio dei Ministri ha condiviso i contenuti di una norma che verrà definita nella prossima seduta; fermo restando il principio che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze, in quanto necessari per garantire la continuità del servizio scolastico, non possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità, il Governo intende prevedere, al fine del conferimento delle supplenze temporanee e limitatamente all’anno scolastico 2009-2010, che le stesse siano assegnate con precedenza assoluta al personale docente ed ATA già destinatario di supplenze annuali nel precedente anno scolastico.

Fonte: IPSOA

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