Il ricorso per cassazione che non contiene la chiara indicazione delle ragioni del denunciato vizio di motivazione, rimettendone l’individuazione alla stessa Corte, deve essere dichiarato inammissibile in quanto carente di autosufficienza.

Così si sono espressi i giudici di legittimità nell’ordinanza n. 15140 del 26 giugno 2009, con la quale hanno rigettato il ricorso proposto da un contribuente avverso la pronuncia di secondo grado della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Nello specifico, con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di una norma di diritto (ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile) e, con il secondo, si duole dell’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 5).

La Suprema corte, senza entrare nel merito della questione tributaria, dichiara il ricorso inammissibile in applicazione dell’articolo 366-bis del codice di rito.

Il richiamato articolo 366-bis del codice di procedura civile prevede che “Nei casi previsti dall’articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’articolo 360, primo comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

Sulla scorta di tale disposizione processuale, la Cassazione afferma che la formulazione del quesito di diritto, per essere idonea alla sua funzione, richiede che, con riferimento a ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso, la parte – dopo aver riassunto gli aspetti di fatto rilevanti e avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso – esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

In altre parole, per i giudici di piazza Cavour, “…il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia - tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108), e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v. Cass., 17/7/2007, n. 15949)”.

Applicando tali principi al caso in questione, la Cassazione precisa che, relativamente al primo motivo di ricorso, quest’ultimo risulta “…formulato senza recare invero la richiesta proposizione di un quesito di diritto” né può configurarsi “…una formulazione del quesito di diritto implicita nella formulazione del motivo di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma”.

Quanto al vizio di motivazione, questo deve contenere la sintetica e riassuntiva indicazione del fatto controverso, degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione e degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria.

Al riguardo, continua la Corte, “…si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002)” mentre, nel caso in esame, “…il ricorso non reca la chiara indicazione - nei termini più sopra indicati - delle ragioni del denunciato vizio di motivazione…”.

Per completezza, va fatto presente che il riportato articolo 366-bis è stato introdotto appena tre anni fa, dall’articolo 6 del decreto legislativo 40/2006, con il chiaro intento di limitare, attraverso la pena dell’inammissibilità, l’elevato numero di ricorsi presentati in Cassazione – molti dei quali semplicemente reiterativi delle motivazioni già respinte dai giudici di appello – con lo scopo di restituire alla Suprema Corte quel ruolo di “sommo giudice”strettamente connesso alla sua funzione.

Tuttavia, il 366-bis è stato recentemente abrogato dall’articolo 47 della legge 69/2009 (ai sensi dell’articolo 58, “le disposizioni di cui all’articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge” – cioè 4 luglio 2009), che però ha introdotto il nuovo articolo 360-bis.

Quest’ultimo prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione nei seguenti due casi:

1.quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa

2.quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top