L’IVA si paga nel territorio in cui si trova l’immobile.

Lo ha deciso la Corte di Giustizia CE con sentenza del 3 settembre scorso nella causa C-37/08: in materia di territorialità IVA, le prestazioni consistenti nell’agevolare lo scambio tra titolari di diritti di utilizzazione di un bene immobile destinato a villeggiatura sono soggette all’imposta nel Paese in cui si trova l'immobile messo a disposizione.
Risolvendo una controversia sorta tra le Amministrazione fiscali britannica e spagnola (le autorità tributarie pretendevano entrambe il versamento dell’IVA da un’associazione inglese, che gestisce un programma di scambio dei diritti di godimento a tempo ripartito relativi ad alloggi per vacanze situati prevalentemente in Spagna), la Corte di Giustizia ha stabilito l’assoggettamento ad IVA nel luogo in cui è situato l’immobile dei proventi che l’associazione percepisce dai suoi associati (quote di iscrizione, quote annuali e commissioni di scambio).
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. I, 03/09/2009, n. C-37/08)

Fonte: IPSOA

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