Nel rigettare come infondato il ricorso proposto avverso una pronuncia della CTR Lombardia, la Suprema Corte rileva che le Amministrazioni ricorrenti: •non indicano quali siano gli elementi di fatto dai quali si dovrebbe dedurre la «carenza di qualsiasi struttura organizzativa, logistica, amministrativa e commerciale idonea a consentire la concreta effettuazione delle operazioni contestate» da parte della società fornitrice;•non espongono i concreti dati fattuali che sarebbero emersi dalla documentazione bancaria riferibile alla società «cartiera», dai quali risulterebbe la «sostanziale equivalenza tra i totali delle movimentazioni di dare e di avere» («equivalenza spiegabile, a fronte del fatto che la società aveva effettuato pochi acquisti, con i ritorni di danaro ai clienti della società che hanno pagato in tutto o in parte le fatture ricevute»).Nello specifico, sottolinea la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17572 del 29 luglio scorso, il Fisco non spiega perché da quei fatti (pur indicati del tutto genericamente) si trarrebbero elementi, forniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2727 c.c., idonei a fondare la presunzione di inesistenza di quelle operazioni (peraltro mai indicate) tra la contribuente e quella società, su cui si basa l’accertamento.


(Sentenza Cassazione civile 29/07/2009, n. 17572)

Fonte: IPSOA

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