Rientro anticipato dei lavoratori cassintegrati utilizzando progetti di formazione; rafforzamento dei contratti di solidarietà; erogazione in un'unica soluzione dei sussidi a chi decide di intraprendere un'autonoma attività lavorativa; rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria; incentivi pari all'ammontare del sussidio non goduto per le imprese che assumono lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità. Sono le misure del pacchetto lavoro contenute nell'articolo 1 del decreto 78/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio.

Per incentivare la conservazione e la valorizzazione della forza-lavoro nelle imprese viene previsto, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, che i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno possono essere impiegati dalla stessa impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione, sulla base di uno specifico protocollo stipulato al ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali dalle parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore che partecipa al progetto sarà corrisposta la differenza tra il trattamento di sostegno e la retribuzione. Le risorse necessarie (20 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni per il 2010) sono prelevate dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione istituito dal Dl 185/2008.

Dallo stesso Fondo vengono stornati ulteriori 25 milioni di euro per rifinanziare le proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività.

Vengono poi rafforzati i contratti di solidarietà: il trattamento salariale dei lavoratori passa dall'attuale 60% dello stipendio all'80%, attraverso l'introduzione di uno stanziamento, introdotto in via sperimentale, di 40 milioni di euro per il 2009 e di 80 milioni per il 2010. Anche le somme necessarie per l'aumento del 20% del trattamento economico dei contratti di solidarietà provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Un successivo decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) stabilirà le modalità attuative della disposizione.

Un ulteriore intervento viene operato sulla legge 33/2009, che ha previsto un incentivo per le aziende che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi, consistente nell'erogazione da parte dell'Inps di un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità ancora non erogate. Viene ora previsto che l'incentivo può essere richiesto dal lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, nel caso decida di mettersi in proprio o di associarsi in cooperativa. Nell'ipotesi di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, dopo essere stato ammesso a usufruire del beneficio e prima che questa venga erogato, deve dimettersi dall'azienda di appartenenza.

Ma c'è ancora una possibilità, introdotta anch'essa in via sperimentale per il 2009 e il 2010, per coloro che decidono di intraprendere un'attività autonoma, avviare una micro impresa o associarsi in cooperativa. È rivolta ai lavoratori che percepiscono il trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione di attività totale o parziale dell'impresa, di messa in liquidazione dell'azienda o, comunque, nel caso di lavoratori dichiarati in esubero strutturale. Potranno richiedere la liquidazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria per il numero di mensilità deliberate e non ancora percepite; nel caso di lavoratori in mobilità, l'ammontare del beneficio è stabilito nel numero massimo di 12 mensilità. Anche in questo caso, quando il lavoratore verrà ammesso al beneficio e prima che questo venga erogato, dovrà dimettersi dall'azienda di appartenenza.

Anche per queste ultime due disposizioni, sarà un successivo provvedimento a determinare le modalità e le condizioni per la loro applicazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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