Anche le erogazioni, derivanti dalle quote del "5 per mille", agli enti senza scopo di lucro possono, verificate determinate condizioni, configurare attività di beneficienza, permettendo di acquisire e/o mantenere la qualifica di Onlus e usufruire del relativo regime fiscale agevolato. L'Agenzia ritorna, con la risoluzione n. 192/E, sul tema, dopo i chiarimenti arrivati con la circolare 12/E/2009.

Il "caso"

Il comma 2-bis), inserito nell'articolo 10 del Dlgs 460/1997 dall'articolo 30, comma 4, del Dl 185/2008, ha qualificato e delimitato la nozione di beneficenza, prevedendo che "si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3 anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

Attualmente, quindi, possono acquisire e/o mantenere la qualifica di Onlus e usufruire del relativo regime fiscale agevolato, perchè operanti nel settore "beneficenza", oltre agli enti che concedono erogazioni gratuite in danaro o in natura direttamente agli indigenti, anche quei soggetti che concedono "erogazioni gratuite in danaro...a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale".

In particolare, come precisato dalla circolare n. 12/E/2009, gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono:

•essere senza scopo di lucro

•operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460/1997, e, quindi, nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca.

Affinché le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell'attività di beneficenza è, inoltre, necessario che:

•provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte

•siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Riguardo a quest'ultima previsione, la risoluzione ha evidenziato che gli enti beneficiari devono utilizzare "direttamente" le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale: la norma esclude che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle Onlus "erogative" possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.

La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, peraltro, da una parte la necessità della tracciabilità della donazione, attraverso strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e, dall'altra, l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.

L'utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di finalità solidaristiche indirizzate, a seconda del settore di appartenenza dell'ente (ad esempio, formazione, istruzione eccetera), a particolari tipologie di soggetti o collettività svantaggiate, ovvero per la rilevanza artistica, scientifica o ambientale dell'intervento proposto (ad esempio, tutela di beni di interesse artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale) a vantaggio della collettività diffusa.

In relazione alla provenienza dei fondi attraverso i quali le Onlus erogative possono sostenere l'attività posta in essere da altri soggetti, l'Agenzia ha, quindi, precisato che anche le somme derivanti dalla quota del 5 per mille dell'Irpef, destinata dai contribuenti a finalità di interesse sociale, possono essere erogate, ai sensi del citato articolo 10, comma 2-bis), del Dlgs 460/1997, sempre che, in presenza della condizioni sopra esposte, gli enti destinatari delle erogazioni siano ricompresi tra i soggetti destinatari del 5 per mille.


Fonte: Agenzia Entrate

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