Con la sentenza 12408 del 27 maggio 2009, la Corte di cassazione, avallando le tesi dell’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che è pienamente legittimo, in presenza di elementi presuntivi di occultamento di redditi, l’accertamento sintetico anche nei confronti di un coltivatore diretto che nella propria dichiarazione abbia dichiarato esclusivamente i redditi dominicale e agrario.

Con la medesima sentenza, la Corte ha affermato l’importante principio in base al quale la comunicazione da parte del difensore del contribuente del decesso di quest’ultimo non è causa di interruzione del giudizio di legittimità.

Un contribuente coltivatore diretto presentava una dichiarazione comprensiva unicamente del reddito agrario e domenicale. L’ufficio, in presenza di elementi che facevano presumere un maggior reddito non dichiarato, procedeva a rettificare la dichiarazione utilizzando il metodo di accertamento sintetico. Notificava quindi al contribuente due avvisi di accertamento per Irpef e Ilor che lo stesso impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, ottenendone l’annullamento.

La Commissione regionale confermava la decisione del giudice di primo grado, respingendo l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria e sostenendo che, pur essendo astrattamente legittimo da parte dell’ufficio il ricorso all’accertamento sintetico nei confronti della dichiarazione fiscale di un coltivatore diretto dichiarante solo i redditi dominicale e agrario, era però onere dello stesso ufficio dimostrare effettivamente l’esistenza di altri o maggiori redditi tali da ritenere infedele la dichiarazione presentata.

Avverso tale decisione, l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge e falsa applicazione di norme.

Con la decisione 12408/2009, la Corte di cassazione ha accolto le doglianze dell’Amministrazione finanziaria e ha cassato la decisione dei giudici tributari di secondo grado.

I giudici di piazza Cavour hanno richiamato il principio, ormai consolidato nella prassi giurisprudenziale, in base al quale l’Amministrazione fiscale può validamente procedere, ai sensi dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 e del Dm 21 luglio 1983, a rettificare con metodo sintetico la dichiarazione di un contribuente che abbia dichiarato unicamente il reddito agrario e quello domenicale derivante dal fondo da lui condotto quando vi sia la fondata presunzione (ricavabile da elementi esterni, come ad esempio il possesso di autoveicoli non inerenti all’attività agricola, la conduzione di un tenore di vita non conciliabile con quanto dichiarato, l’esborso di somme superiori ai redditi riportati in dichiarazione) di un’infedeltà nella dichiarazione presentata e l’esistenza di altri o maggiori redditi rispetto a quanto dichiarato. In tale circostanza, graverà poi sul contribuente l’onere di dedurre e dimostrare che la dichiarazione da lui presentata era veritiera, e che dunque i beni, mobili o immobili, da lui acquistati sono compatibili con quello che è il suo reddito o che, eventualmente, è titolare di altri redditi non tassabili o tassati separatamente.

Infatti, è proprio l’articolo 38 del Dpr 600/1973, rubricato “accertamento sintetico”, ad affermare che l’ufficio procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione; che l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le quelle relative ad anni precedenti e dai dati e notizie di cui è comunque in possesso anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti; che l’ufficio può, in base a elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato e che il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L’entità, infine, di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

I Giudici supremi sono passati poi a esaminare quali effetti produce nel giudizio di ultimo grado la dichiarazione del difensore di parte del decesso del proprio assistito. Nelle more, infatti, del ricorso per cassazione, il contribuente era morto e il suo difensore ha chiesto l’interruzione del processo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 299 e seguenti del codice di procedura civile, che prevede l’interruzione del giudizio in caso di evento luttuoso che colpisca la parte o il suo difensore costituito.

Ebbene, ha sentenziato la Corte, le previsioni degli articoli citati non possono trovare applicazione nel giudizio di cassazione. Essendo quest’ultimo un processo dominato dall’impulso d’ufficio, una volta instauratosi, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal proprio legale, non produce l’interruzione del giudizio.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top