Il Garante per la protezione dei dati personali, in data 29 aprile 2009, ha

emesso un Provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11

maggio 2009, in materia di certificazione della spesa sanitaria per l’acquisto di

medicinali con il quale ha disposto che l’Agenzia delle Entrate deve fornire

“indicazioni, immediatamente operative, affinché, ai fini della detrazione o della

deduzione delle spese sanitarie, lo scontrino fiscale rilasciato per l’acquisto di

farmaci riporti in luogo della menzione in chiaro della denominazione

commerciale degli stessi, il numero di autorizzazione all’immissione in

commercio (AIC), oltre al codice fiscale del destinatario, alla natura e alla

quantità dei medicinali acquistati”.

Per quanto concerne gli aspetti operativi, il Provvedimento prevede,

altresì, che i titolari del trattamento dei dati personali che emettono scontrini

fiscali per l’acquisto di farmaci dovranno adeguarsi alle suddette indicazioni

entro e non oltre la data del 1° gennaio 2010.

La scrivente fa presente, in via preliminare, che la normativa fiscale

vigente in materia, recata dagli articoli 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett.

c), del Tuir, come modificati dall’art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre

2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevede espressamente che il diritto

alla deduzione dall’imponibile e alla detrazione d’imposta per le spese sanitarie

relative all’acquisto di medicinali, spetta a condizione che dette spese siano

certificate “da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della

natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del

destinatario”.

In relazione al soddisfacimento dei predetti requisiti informativi, la

scrivente, con risoluzione 5 luglio 2007, n. 156, ha precisato che, per quanto

concerne la necessità di indicare la natura del prodotto acquistato, è sufficiente

che il documento di spesa rechi la dizione generica di “farmaco” o “medicinale”,

mentre, per quanto concerne l’indicazione della qualità del prodotto, tale

requisito risulta soddisfatto qualora il documento di spesa rechi la denominazione

del farmaco acquistato.

In merito alle indicazioni sulla qualità del prodotto sono pervenute al

Garante numerose segnalazioni volte ad evidenziare che la menzione in chiaro

del nome del farmaco comporta una lesione della riservatezza e della dignità dei

contribuenti.

Il Garante, accogliendo le suddette segnalazioni, ha rilevato che all’atto

della presentazione della documentazione fiscale per la denuncia dei redditi

presso i Caf oppure presso i commercialisti, l’indicazione sullo scontrino fiscale,

“oltre del codice fiscale del destinatario, anche della natura, della qualità e

della quantità dei medicinali acquistati configura, infatti, un trattamento

sistematico di dati personali sulla salute degli interessati, idoneo a rivelarne

anche le patologie”.

Per contemperare la tutela della riservatezza dei cittadini e l’interesse

pubblico alla riduzione del rischio di indebite deduzioni e detrazioni fiscali, il

Garante, con il Provvedimento in esame, ha quindi disposto che la specificazione

sullo scontrino della qualità del prodotto acquistato sia soddisfatta attraverso

l’indicazione del numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC),

rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, di ciascun farmaco.

Ad avviso del Garante, infatti, “l’univoca individuazione “codificata”

della qualità del bene, unita alla sua natura, quantità e prezzo consente,…, di

rendere comunque trasparente, nei confronti dei cittadini, il contenuto dello

scontrino al fine della verifica dell'importo pagato per ciascun farmaco

acquistato. Pertanto per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito

fiscale, non risulta indispensabile che lo scontrino, ai fini della detrazione o

della deduzione delle spese sanitarie, riporti in chiaro la denominazione

commerciale del farmaco acquistato.”

Sulla base di quanto stabilito dal Garante, conseguentemente, ai fini della

detrazione d’imposta e della deduzione dal reddito, lo scontrino non dovrà più

indicare in modo specifico la denominazione commerciale dei medicinali

acquistati in quanto, in luogo di questo, sarà necessario indicare il numero di

autorizzazione all’immissione in commercio.

In particolare, per poter fruire delle agevolazioni, gli scontrini fiscali

dovranno contenere:

-natura e quantità dei medicinali acquistati;

-codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale;

-codice fiscale del destinatario dei medicinali.

Si fa presente inoltre che, sino al 31 dicembre 2009, potranno ritenersi

validi ai fini agevolativi in discorso sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema

(con l’indicazione del nome del medicinale in luogo del nuovo codice (AIC), sia

quelli emessi secondo le nuove modalità indicate dal Garante.


Fonte: Circolare Agenzia Entrate 40/E del 30 luglio 2009.

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