Il pvc ha natura di atto pubblico assistito da fede privilegiata, ex articolo 2700 cc, anche rispetto a quegli atti richiamati esplicitamente nel medesimo processo verbale, che siano stati posti pure in essere da pubblici ufficiali. Ne deriva che, qualora l'interessato voglia contestare la veridicità dell'atto richiamato nel pvc, dovrà necessariamente proporre querela di falso. Così la Cassazione, con la sentenza n. 14328 del 19 giugno 2009.

La vicenda

A seguito di un pvc della Guardia di finanza, l'Amministrazione finanziaria notificava a un contribuente un avviso di accertamento per l'anno di imposta 1996, fondato sul rilievo che dalla verifica fiscale erano emersi ricavi non contabilizzati, determinati applicando una percentuale di ricarico del 103 per cento.

Il contribuente presentava ricorso, accolto, in Ctp, deducendo, tra l'altro, l'omessa verbalizzazione del contraddittorio. Favorevole all'ufficio risultava l'appello in Commissione tributaria regionale.

La sentenza della Cassazione

Tra i motivi del ricorso, il contribuente "batteva" sulla pretesa valenza probatoria della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui lo stesso, successivamente, aveva fatto rilevare numerose inesattezze contenute nel pvc; la Ctr avrebbe, dunque, fondato la sua decisone su un presupposto falso (cioè, la circostanza non veritiera che l'operazione della Guardia di finanza si era svolta in contraddittorio fra le parti), omettendo, inoltre, di esaminare e di motivare sulla suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La Corte non ha accolto la censura. I giudici di secondo grado hanno, infatti, affermato, con una considerazione pienamente aderente a precedente pronunce della stessa Cassazione (sentenze 2949/2006 e 24856/2006), che la dichiarazione non valeva "ad inficiare le risultanze contenute nel verbale giacché l'intero processo verbale di constatazione, essendo redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, rientra nella categoria degli atti pubblici che, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. fanno piena prova sino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta da lui compiuti".

Relativamente all'efficacia probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, i giudici di legittimità hanno stabilito che questa "così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale, trovando ostacolo invalicabile, nel contenzioso tributario, la previsione dell'articolo 7, comma 4, del Dlgs n. 546/1992 e ciò perché altrimenti si finirebbe per introdurre nel processo tributario - eludendo il divieto di giuramento sancito dalla richiamata disposizione - un mezzo di prova, non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo" (Cassazione, sentenze 703/2007, 7445/2003, 1856/2004 e 5321/2006).


Fonte: Agenzia Entrate

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