L'articolo 2 del Dl n. 78/2009, sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio, reca misure finalizzate a rendere più "leggero" il rapporto tra banca e cliente, grazie al contenimento del costo delle commissioni bancarie. Ma non solo.

In particolare, la disposizione del primo comma fissa, a decorrere dal prossimo 1° novembre 2009, termini massimi per la data di valuta a favore del beneficiario di bonifici (un giorno), di assegni circolari (sempre un giorno) e di assegni bancari (tre giorni). I termini si riferiscono ai giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

Per lo stesso tipo di titoli - e sempre a decorrere dal 1° novembre 2009 - la data di disponibilità economica per il beneficiario non potrà mai superare un termine prefissato: quattro giorni lavorativi per bonifici e assegni circolari, cinque giorni per gli assegni bancari.

In ogni caso, dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità economica per tutti i titoli non potrà mai "sconfinare" i quattro giorni lavorativi.

Nei commi 2 e 3 dell'articolo 2, sono dettate disposizioni a favore dei clienti delle banche per ciò che riguarda la commissione di "massimo scoperto" e la surrogazione dei mutui, che si applicheranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Per "commissione di massimo scoperto" si intende il corrispettivo pagato dal cliente alla banca che si impegna a fare sempre fronte all'espansione nell'utilizzo dello scoperto nel conto corrente del cliente stesso. La prassi bancaria prevedeva l'applicazione della commissione sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre per tutti e tre i mesi e anche se in tale arco di tempo il cliente era finito "in rosso" per un solo giorno.

Già il decreto anticrisi aveva sancito la nullità delle commissione di massimo scoperto qualora il saldo del conto corrente avesse registrato un "rosso" per un periodo minore di 30 giorni consecutivi.

Con il comma 2 dell'articolo 2 del Dl 78/2009 viene stabilito che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo non potrà comunque "superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione".

Va ricordato che la clausola di massimo scoperto è stata sempre fortemente avversata dall'Antitrust perché elemento "opaco" e dal forte carattere discriminatorio nel rapporto tra banche e clienti.

Il terzo comma dell'articolo 2, invece, modifica il comma 5-quater dell'articolo 2 del Dl 185/2008, prevedendo che, nel caso in cui "la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione", la banca cedente dovrà comunque risarcire il cliente per ciascun mese o frazione di mese di ritardo per un importo pari all'1% del valore del mutuo.

E' evidente che alla banca cedente è consentito rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il citato ritardo sia dovuto a cause imputabili alla cessionaria stessa.


Fonte: Agenzia Entrate

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