Esclusivamente in determinate ipotesi il creditore, che ha versato l'Iva dovuta a fronte dell'emissione della fattura, della quale non ha ricevuto il corrispettivo, può esimersi dal pagamento del tributo per mancato incasso. Il fornitore ha la possibilità di eseguire una variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta, riguardante operazioni attive, nei casi in cui l'ammontare imponibile è diminuito in conseguenza del mancato pagamento da parte del debitore, soggetto a procedure concorsuali o esecutive rilevatesi infruttuose.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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