Con la risoluzione n. 453/E del 1° dicembre, l'agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di "benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali in favore delle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice e dei loro familiari, anche superstiti" introdotti con la legge 206/2004.

Sull'argomento, l'Amministrazione finanziaria si era già espressa con la risoluzione 39/2008, rispondendo a un quesito posto dall'Inps circa l'ambito di applicazione di esenzione totale dall'Irpef per la totalità delle pensioni di cui è titolare il soggetto beneficiario, nel caso specifico esaminato un genitore, superstite di una vittima di un tragico evento terroristico e titolare di più trattamenti pensionistici diretti.

In quell'occasione, l'applicabilità del beneficio era stata riconosciuta esclusivamente al trattamento pensionistico per il quale l'Inps aveva attribuito l'aumento figurativo di dieci anni.

In merito alla problematica, anche a seguito di una direttiva emanata dal presidente del Consiglio dei ministri, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti.

Il percorso di analisi si è sviluppato lungo due direttrici: da una parte la formulazione letterale dell'articolo 3, comma 2, della legge 206/2004, che legittima un'interpretazione restrittiva, dall'altra la valutazione della ratio sottesa alla norma, la cui finalità concretamente perseguita va individuata nella volontà di garantire alle vittime e ai loro familiari, anche superstiti, "strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici".

Il risultato, espresso nella risoluzione 453/E, è il convincimento che "l'esenzione totale dall'IRPEF di cui all'art. 3 comma 2 della legge n. 204 del 2006 si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario".


Fonte: Agenzia Entrate

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