Cos'e' il "bonus famiglie"

 

E' un benefico straordinario, attribuito per il solo anno 2009, a determinate categorie di contribuenti componenti di un nucleo familiare a "basso reddito".

Possono richiedere il bonus i contribuenti residenti in Italia che hanno conseguito, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi:

a) redditi di lavoro dipendente o assimilati;

b) redditi di pensione.

Per poter richiedere il bonus il reddito complessivo non deve essere superiore a 35 mila euro.

Il beneficio consiste in una somma che varia dai 200 ai 1000 euro.

                 Come viene attribuito il bonus

 

Il beneficio e' attribuito in base al numero dei componenti il nucleo familiare, degli eventuali figli portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d'imposta 2008.

Composizione nucleo familiare   Importo massimo di reddito complessivo familiare (in euro)      Importo del bonus
(in euro)      
Un solo componente (pensionato) 15.000,00       200,00 
Due componenti  17.000,00       300,00 
Tre componenti  17.000,00       450,00 
Quattro componenti      20.000,00       500,00 
Cinque componenti       20.000,00       600,00 
Oltre cinque componenti 22.000,00       1.000,00       
Nucleo familiare con figlio portatore di handicap       35.000,00       1.000,00       

Si ricorda che:

a) per il calcolo del numero dei componenti del nucleo familiare si considerano il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico;

b) nel calcolo del reddito complessivo familiare si fa riferimento al reddito complessivo ai fini Irpef, di tutti i componenti del nucleo familiare.

Come si richiede il bonus

Il bonus e' erogato dai sostituti d'imposta e dagli enti pensionistici in seguito ad  apposita richiesta presentata dai soggetti interessati (autocertificazione).

Per la richiesta bisogna utilizzare i modelli predisposti dall'Agenzia delle Entrate:

•       Se la richiesta viene trasmessa al datore di lavoro o all'ente pensionistico occorre utilizzare il "Modello per la richiesta al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici".

•       In assenza di sostituto d'imposta la richiesta va inoltrata on line (tramite i servizi telematici dell'Agenzia) direttamente all'Agenzia delle Entrate utilizzando il "Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate".

In quest'ultimo caso, se nella richiesta si fa riferimento ai redditi  2008, la richiesta deve essere effettuata in sede di dichiarazione dei redditi.

Le richieste possono essere effettuate anche mediante gli intermediari abilitati (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.), i quali, per tale servizio, non percepiscono alcun compenso.

Quando e a chi si deve presentare il modello

La richiesta va presentata al datore di lavoro o all'ente pensionistico:

•       entro il 31 gennaio 2009, se il beneficio e' richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;

•       entro il 31 marzo 2009, se il beneficio e'  richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

In assenza di sostituto d'imposta la richiesta va presentata all'Agenzia delle Entrate

•       entro il 31 marzo 2009, se il beneficio e' richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;

•       entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione se il beneficio e' richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi e vogliono richiedere il bonus sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008, possono farlo direttamente in sede di dichiarazione.

Fonte: Agenzia Entrate

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