I servizi telematici forniti a un istituto di credito da una società esterna e relativi a operazioni bancarie sono esenti da Iva quando l'azienda informatica non offre solo una prestazione tecnologica ma è responsabile anche della corretta esecuzione delle prestazioni finanziarie rese.

Questo, in estrema sintesi, è quanto puntualizzato dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 466/E del 3 dicembre.

 

L'Amministrazione finanziaria fornisce così risposta a una società informatica che gestisce in outsourcing l'infrastruttura tecnologica e si occupa dell'esecuzione materiale, per via telematica, delle seguenti operazioni bancarie per conto di un istituto finanziario: prestito e finanziamento, sofferenze, servizio di portafoglio, servizio di incasso effetti, operazioni di raccolta, conti banche, garanzie reali e personali, servizi di pagamento, pagamento utenze, centrale rischi, servizio condizioni, operazioni valutarie, operazioni in titoli (esclusa la custodia e l'amministrazione), reti, sistema di filiale - front office bancario, virtual banking, informativa alla clientela.

La società ritiene che i servizi telematici erogati possano rientrare tra le operazioni esenti da Iva indicate nell'articolo 10 del Dpr 633/1972 e richiede il parere delle Entrate sull'argomento.

 

I tecnici del fisco concordano con tale soluzione, portando a sostegno delle proprie conclusioni gli orientamenti già espressi dalla Corte di giustizia europea e da precedenti risoluzioni da parte dell'Agenzia.

L'organo comunitario si è espresso con diverse sentenze in materia. In particolare, la sentenza C-2/95 del 5/06/97 afferma che le operazioni finanziarie elencate dall'articolo 10 del decreto Iva sono esenti anche se erogate in forma elettronica. Inoltre, continua la sentenza, un servizio fornito da terzi in outsourcing è esente solo quando rappresenta "…un insieme distinto nella sua globalità, idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni per le quali è espressamente prevista l'esenzione". Altro requisito da valutare per l'esenzione Iva, sottolinea la Corte Ue, è il grado di responsabilità che la società informatica ha, in base al contratto stipulato con le banche clienti, sull'effettuazione delle operazioni finanziarie.

 

Nel caso specifico, la responsabilità dell'azienda informatica è abbastanza elevata: essa, infatti, è direttamente responsabile della corretta esecuzione delle operazioni bancarie e si impegna a risarcire i clienti in caso di inadempienze nell'erogazione dei servizi.

Sulla base di queste considerazioni, l'Agenzia ritiene, quindi, che le prestazioni rese dalla società informatica alla banca e relative alle operazioni finanziarie sopra elencate siano esenti dall'Iva, puntualizzando che:

il servizio "sistema di filiale - front office bancario", non è esente da Iva quando si limita a un mero sistema informatico di collegamento centro-periferia

 il virtual banking, invece, non è soggetto a Iva solo se viene utilizzato per eseguire le operazioni esenti indicate dall'articolo 10 del Dpr 633/1972

anche per il servizio di informativa alla clientela la non imponibilità ai fini Iva è legata alla connessione con le operazioni esenti ex articolo 10.


Fonte: Agenzia Entrate

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