La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza 199/2008, ha affermato che non si può dar corso al rimborso del credito scaturente da dichiarazione qualora la società (anche di persone) passi attraverso l'istituto della liquidazione e non esponga detto credito nel bilancio finale, depositato o meno presso la competente Camera di commercio.

La controversia trae origine dall'impugnazione del diniego espresso dall'ufficio locale delle Entrate, competente territorialmente, a una richiesta di rimborso Iva, relativo all'anno d'imposta 2004.

La vicenda e la decisione

In seguito alla chiusura della liquidazione aperta il 15 dicembre 2004, la Snc Alfa presentava istanza di rimborso del credito Iva emergente dalla liquidazione del periodo d'imposta 2004, con apposito modello VR.

L'ufficio provvedeva a richiedere la documentazione di rito per la valutazione del credito e, in particolare, la copia del bilancio finale di liquidazione depositato presso la Camera di commercio di Genova il 31 dicembre 2004.

La documentazione prodotta dalla società risultava non congrua alla liquidazione del rimborso, in quanto dal bilancio depositato appariva un attivo pari a zero e quindi non conforme a quanto stabilito dalle norme relative alle società (di persone o di capitali) che prima della cessazione dell'attività fanno partire la procedura della liquidazione (circolare 19/1993 "Per quanto concerne i rimborsi da effettuare a favore delle società cancellate dal registro delle imprese, si segnala che il soggetto legittimato alla percezione del rimborso è il liquidatore nella sua qualità di ex rappresentante legale della società in fase di estinzione. L'erogazione del rimborso è condizionata, oltre che dalla presentazione delle garanzie previste dall'art. 38-bis, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e dalla verifica della sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta del rimborso - secondo le indicazioni fornite nei precedenti paragrafi - anche dalla circostanza già prevista dall'art. 5, primo comma, del Decreto Ministeriale 26.2.1992, che il credito d'imposta risulti evidenziato nel bilancio di liquidazione finale depositato presso la cancelleria del tribunale".

Veniva pertanto notificato atto di diniego alla Snc, con la seguente motivazione: "non risulta nel bilancio finale di liquidazione il credito Iva richiesto a rimborso né la cessione del relativo credito, venendo così a mancare il soggetto legittimato a ricevere il rimborso".

Al riguardo si osserva che le società di persone, pur non essendo obbligate a utilizzare l'istituto della liquidazione (purché i rapporti tra società e terzi siano definiti prima della ripartizione del patrimonio della società), una volta optato per tale procedura, sono obbligate a redigere (ma non a depositare) il bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'articolo 2311 c.c. (circolare 225/2000) ed è necessario che il credito vantato risulti evidenziato da detto bilancio (circolare 254/1997).

La Commissione ha ritenuto il ricorso infondato, per la mancata esposizione del credito Iva nel bilancio finale di liquidazione.

E non solo.

Al momento del ricorso, la Snc produceva ulteriore documentazione comprendente un bilancio finale di liquidazione con indicazione del credito Iva, una relazione del liquidatore e il verbale dell'assemblea totalitaria registrati in data successiva al diniego espresso dall'ufficio.

A tale riguardo, la Ctp di Genova si è espressa osservando che "il bilancio poteva essere eventualmente riaperto, ma solo con atto pubblico. A nulla valendo disporre in merito con un semplice verbale di assemblea redatto a due anni di distanza".

Fonte: Agenzia Entrate

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