Via libera all'Iva ridotta al 10% per l'acquisto di componenti di impianti a energia solare da parte di installatori, costruttori o utilizzatori finali anche se il bene proviene dall'estero. Transazioni esterne e interne devono essere sottoposte, infatti, alla medesima aliquota. A stabilirlo è l'articolo 69 del Dpr 633/1972, che a sua volta recepisce quanto indicato dalla direttiva 2006/112/Ce.

Lo sostiene l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 469/E del 3 dicembre.

La risoluzione risponde al quesito proposto da una società che opera nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, commercializza e installa impianti a energia solare, per i quali è prevista l'aliquota Iva agevolata del 10 per cento. La sua attività consiste, tra l'altro, anche nel rivendere e acquistare singoli componenti di tali opere, prodotti che ritiene qualificabili come "beni finiti" e quindi rientranti nei parametri stabiliti per usufruire del beneficio fiscale (risoluzione 269/2007).

Partendo dall'assunto quindi che l'agevolazione sia applicabile sia per il tipo di materiale commercializzato che per l'attività svolta dalla società (sono esclusi dal beneficio grossisti e distributori), l'istante chiede se la circostanza per cui i beni siano acquistati da fornitori esteri possa costituire ostacolo al riconoscimento dell'aliquota ridotta.

Nel formulare la risposta i tecnici dell'agenzia concordano con l'istante riconoscendo omogeneità di trattamento fiscale tra le importazioni e le operazioni interne. Negli stessi termini, tra l'altro, si era già espressa l'agenzia delle Dogane.

Nel documento di prassi si insiste però sul fatto che i moduli fotovoltaici, gli inverter e le strutture metalliche di supporto citati e acquistati dalla società debbano essere qualificabili come beni che, "pur incorporandosi nella costruzione, sono comunque riconoscibili, in quanto la loro specifica individualità e funzionalità non vengono meno qualora i medesimi concorrano a realizzare la costruzione dell'opera" (risoluzione 22/1998), devono essere in sostanza "beni finiti".

Requisito indispensabile alla fruizione del beneficio, precisano inoltre le Entrate, è il rilascio di una dichiarazione da parte dell'acquirente che il prodotto importato è destinato alla costruzione o installazione di uno degli impianti termici per i quali è prevista l'Iva scontata.

Fonte: Agenzia Entrate

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