Il ministero dell'Economia, con la circolare del 17 Dicembre 2008, ha stabilito che i controlli antiriciclaggio non comprendono la verifica della provenienza del denaro. Il ministero fa menzione anche dell'adeguata verifica, la quale è composta da quattro passaggi: identificazione del cliente, del titolare effettivo, raccolta di informazioni su scopo e natura del rapporto, controllo costante sul rapporto medesimo.

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