Sono soggetti al pagamento dell'Ici anche gli Istituti autonomi case popolari (ex Iacp, ora Aziende territoriali per l'edilizia residenziale) per gli alloggi utilizzati dai cittadini meno abbienti o bisognosi, non essendo previsto per detti enti regionali nessuna forma di esenzione dal pagamento del tributo.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 28160 del 26 novembre 2008, pronunciata a sezioni unite.

Il fatto

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione Ici notificato a un Istituto autonomo case popolari, in relazione a un complesso di alloggi residenziali pubblici costruiti su aree di competenza comunale.

L'Istituto proponeva ricorso in Ctp, sostenendo il proprio diritto all'esenzione prevista dall'articolo 7, lettera i), del Dlgs 504/1992, norma che accorda il beneficio, tra gli altri, agli immobili degli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (nonché delle attività indicate all'articolo 16, lettera a), della legge 222/1985).

I giudici di primo grado respingevano il ricorso proposto dallo Iacp. Stessa sorte aveva l'appello in Ctr.

In seguito al ricorso in Cassazione dell'Istituto autonomo, la questione è stata rimessa alla decisione delle sezioni unite, per la notevole importanza che la stessa ha assunto, anche e soprattutto alla luce della disposizione di interpretazione autentica dettata dall'articolo 7-bis del Dl 203/2005, in base al quale l'esenzione prevista dall'articolo 7, lettera i), del Dlgs 504/1992, è applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

La decisione della Corte

I giudici di piazza Cavour hanno, prima di tutto, fornito un'utile precisazione sulla natura stessa degli Iacp (oggi, si ribadisce, Ater, ovvero Aziende territoriali per l'edilizia residenziale), asserendo che gli stessi sono veri e propri enti assistenziali aventi lo scopo di costruire e mettere a disposizione dei cittadini meno abbienti alloggi abitativi.

Successivamente, e passando al fulcro della controversia, la Suprema corte ha ricordato come il prevalente orientamento giurisprudenziale in merito all'articolo 7 del Dlgs 504/1992 sia di "stretta interpretazione". Avendo, infatti, tale norma natura speciale e derogatoria rispetto a quella generale, la stessa non può che essere applicata nelle sole ipotesi tassativamente previste.

L'esenzione, secondo un'interpretazione giurisprudenziale mai messa in discussione, è, cioè, prevista per gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, esclusivamente al ricorrere della duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili stessi da parte dell'ente possessore e della loro esclusiva destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito.

La Cassazione ha, quindi, escluso che possa aversi un'esenzione dal tributo nel caso di utilizzazione indiretta del bene, quale è quella che avviene in ipotesi di attività di locazione degli immobili a terzi da parte degli Iacp, affermando che "equiparare questo tipo di utilizzazione del bene proprio dello Iacp all'utilizzazione diretta di un immobile da parte dell'ente, come richiede l'esenzione de qua perché la medesima sia concedibile, postulerebbe un intervento interpretativo che è impraticabile in materia di agevolazioni fiscali riservata alla discrezionalità del legislatore".

Per ciò che concerne, poi, la citata disposizione di interpretazione autentica dettata dall'articolo 7-bis del Dl 203/2005, i giudici l'hanno giudicata "irrilevante", in quanto non influente su quella che è una condizione che rimane imprescindibile per fruire dell'esenzione in questione, ovvero l'utilizzazione diretta e immediata del bene immobile da parte dell'ente.

La Cassazione ha anche fatto notare come l'articolo 8, comma 4, del Dlgs 504/1992, preveda una riduzione del 50% dell'imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; disposizione, quest'ultima, che mal si concilierebbe con l'articolo 7, lettera i), se in questa effettivamente rientrassero gli Iacp.

Concludendo, i giudici hanno affermato (dando così risposta a un'altra doglianza dell'Istituto) che l'edificazione di un fabbricato su un terreno comunale concesso in superficie a uno Iacp rende pienamente applicabile a carico di detto ente, in qualità di proprietario del manufatto che insiste sul suolo, o, in ipotesi di alloggi già assegnati, a carico degli assegnatari dello stesso ente, il pagamento dell'Ici.


Fonte: Agenzia Entrate

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