Le spese sostenute per ospitare a pranzo o a cena presso ristoranti i medici intervenuti alle riunioni informativo-scientifiche tenute da una azienda farmaceutica, dirette a diffondere ed illustrare caratteristiche, qualità ed applicazioni terapeutiche dei farmaci commercializzati devono considerarsi spese di rappresentanza, come tali non integralmente deducibili, ai sensi dell’art. 74, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 vigente ratione temporis.Il trattamento di ospitalità , benché certamente consolidi l’immagine della società farmaceutica e dell’importanza della stessa, non è necessario al fine del buon esito del convegno o congresso, e si inquadra, pertanto, nel concetto di spesa di rappresentanza. Come già chiarito dalla Suprema Corte (cfr. sentenza n. 25023/2006), donativi ed omaggi, cene e pranzi a conclusione di riunioni di poche ore costituiscono una spesa inerente all’attività d’impresa, ma sotto il profilo della valorizzazione dell’immagine della ditta nel suo insieme, e non della pubblicità dei prodotti.


(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 07/08/2008, n. 21270)

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