A seguito di un verbale di accertamento della Guardia di Finanza, un’Impresa di costruzioni, che ha eseguito lavori per conto del Comune, si è vista notificare dalla competente Agenzia delle Entrate, per l’anno di imposta 2004, l’avviso di accertamento con il quale viene richiesta una maggiore imposta di Euro XXXX e contestuale irrogazione di sanzioni: in particolare si contesta all’impresa l’emissione di fatture a carico del Comune con un’aliquota IVA ridotta al 10% per la realizzazione di una struttura considerata “urbanizzazione secondaria”. Si premette che con delibera di Giunta era stato approvato il Progetto esecutivo dell’opera, approvata e finanziata con fondi regionali, di “Riqualificazione e ampliamento di un area di sosta attrezzata a campeggio località XXXXXXX”, redatto dall’ingegnere all’uopo incaricato. Il medesimo prospettava un quadro economico dei lavori con un IVA al 10%, includendoli nelle opere di urbanizzazione secondaria, e nelle conclusioni precisava “Le risorse disponibili, consentiranno un avvio funzionale alla riqualificazione dell’area, che costituirà punto di riferimento sicuro per le diverse associazioni escursionistiche, con l’obiettivo che la stessa possa davvero diventare struttura ricettiva di tipo campeggistico capace di soddisfare la sempre crescente domanda. L’impostazione rappresenta una soluzione funzionale alla riqualificazione ed al recupero della struttura esistente, impostazione sufficientemente aperta ad accogliere in questa fase eventuali suggerimenti che in fase di approvazione l’amministrazione volesse dare”Le conclusioni, invece, della GdF sono totalmente diverse: si legge, infatti,:” si ritiene di dover recuperare l’imposta in meno indicata sulle fatture emesse, atteso che la struttura non è opera di urbanizzazione secondaria, per le quali è applicabile l’imposta agevolata, ma un’area destinata al turismo itinerante e campeggistico che per essere utilizzata necessita di un’organizzazione commerciale”;La ditta costruttrice reputa responsabile dell’errore, o presunto tale, in cui è in corsa, l’amministrazione comunale e pertanto chiamerà in causa il Comune a rifondere i danni (maggiore imposta sanzioni ed interessi) causati dall’errata interpretazione della normativa;Tutto ciò premesso,:l’opera sopramenzionata ha tutti i requisiti previsti dalla circolare ministeriale n. 14 del 17 Aprile 1981, ribaditi dalla risoluzione ministeriale del 12.10.01 n. 151, quindi correttamente i lavori sono stati assoggettati, dal professionista incaricato, ad aliquota IVA agevolata,?Non è forse l’impresa, in quanto soggetto passivo responsabile nei confronti dell’erario del versamento IVA, tenuta all’obbligo della verifica della relativa aliquota?(Ris. Min. 361705 del 05.01.79);

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 20/9/08 14:28

Nel caso di costruzione di edifici
assimilati ai “ Fabbricati Tupini” nonché costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria è prevista l'applicazione di aliquota agevolata del 10% da parte dell'impresa.

Nei casi di applicazione delle agevolazioni di cui sopra, (e in generale) l'impresa è autorizzata ad applicare aliquota ridotta in fattura sempre dietro presentazione di apposita certificazione, da parte in questo caso dell'amministrazione comunale, che attesti sotto propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti per poter ottenere il beneficio fiscale.

 
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