In tema di imposte sui redditi, i buoni postali fruttiferi e i relativi interessi, compresi quelli emessi dopo il 20 settembre 1986, assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sugli interessi, corrisposti al dipendente dal Cnr, quale datore di lavoro, al termine del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, sono assoggettati alla tassazione stabilita dagli articoli 16 e 17 (ora 17 e 19) del Tuir. La richiamata normativa trova, infatti, applicazione anche nel caso il cui il trattamento di fine rapporto non venga corrisposto interamente in denaro ma attraverso la consegna di buoni postali fruttiferi.

A tali conclusioni è pervenuta la Cassazione con la sentenza n. 22234 del 3 settembre 2008.

La controversia

Un dipendente del Cnr impugnava innanzi alla Ctp il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria all'istanza di rimborso Irpef delle ritenute operate dal datore di lavoro sull'indennità di buonuscita corrispostagli solo in parte in denaro, in quanto illegittimamente calcolate anche sugli importi erogati in buoni postali fruttiferi e sui relativi interessi, per i quali l'articolo 174 del Dpr 156/1973 prevedeva l'esenzione.

I giudici di primo grado respingevano il ricorso; favorevole al contribuente era, invece, la sentenza di secondo grado, i cui giudici escludevano la tassabilità degli interessi maturati sui buoni postali ai fini del trattamento di fine rapporto.

L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli articoli 16 e 17 del Tuir.

La sentenza

La Suprema corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione con argomentazioni che rinvengono il loro fondamento normativo negli articoli 16 e 17 del Tuir (ora 17 e 19). Tali disposizioni, in particolare, prevedono l'assoggettamento del Tfr e delle indennità equipollenti, comunque denominate, alla tassazione separata, che trova applicazione, secondo i giudici, anche quando la corresponsione del trattamento di fine rapporto non avvenga solo in denaro ma sia prevista, anche solo in parte, la consegna di buoni postali fruttiferi (con i relativi interessi) nei quali il datore di lavoro abbia investito i contributi accantonati per il trattamento di quiescenza del personale dipendente, al fine di conservare il potere d'acquisto delle somme a tale scopo destinate (in tal senso anche Cassazione, sentenze 584/2004, 2720/2004, 6315/2004, 15632/2004, 17043/2004, 1471/2005 e 19598/2005).

Non è da ostacolo a tale conclusione la circostanza che, per tali strumenti finanziari, l'articolo 174 del Dpr 156/1973 prevedeva l'esenzione da qualsivoglia forma d'imposizione, sia con riguardo al capitale che con riguardo agli interessi.

La riconduzione degli importi erogati sotto forma di buoni postali fruttiferi a titolo di trattamento di fine rapporto, operata dalla Suprema corte, sotto il regime della tassazione separata discende dalla circostanza che il trattamento di fine rapporto non muta la sua natura solo perché corrisposto sotto forma di buoni postali fruttiferi (con i relativi interessi): "il titolo causale che determina l'attribuzione patrimoniale in favore del dipendente sotto forma di consegna dei buoni postali è costituito, infatti, sempre e soltanto, dalla cessazione del rapporto di lavoro e dal contestuale obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il relativo trattamento di fine rapporto" (Cassazione, sentenza 198598/2005).

Conseguentemente è il Tfr, in qualunque modo corrisposto, a essere soggetto a imposizione fiscale ai sensi degli articoli 16 e 17 del Tuir, né può trovare applicazione lo speciale regime di esenzione fiscale che caratterizzava detti titoli; altrimenti, si consentirebbe agevolmente l'elusione delle norme che assoggettano all'Irpef il trattamento di fine rapporto (cfr Cassazione, sentenze 584/2004 e 7926/2004).

Ulteriori considerazioni vanno fatte con riferimento agli interessi maturati sui buoni postali emessi dopo il 20 settembre 1986, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (introdotta dal Dl 556/1986), per i quali la sentenza 22234/2008, analogamente a quelli totalmente esenti, ha prescritto l'assoggettamento a tassazione separata se corrisposti a titolo di trattamento di fine rapporto.

I giudici di legittimità, con la citata sentenza 584/2004, ha a tal proposito precisato, al fine di evitare una illegittima doppia imposizione, che "i medesimi siano soggetti a tassazione limitatamente, però, alla differenza tra l'aliquota applicata su tutta l'indennità corrisposta dal datore e quella relativa alla ritenuta d'acconto operata al momento della riscossione degli interessi".


Fonte: Agenzia Entrate

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