mio suocero ha un terreno edificabile (1.100 metri totali) e ne darà 2/3 a me e mio marito per costruirci una casa.Volevo sapere: è possibile costruire casa anche se il terreno è intestato a lui e quando faremo alla fine della costruzione l'atto per l'intestazione della casa faremo pure l'atto di donazione oppure bisogna fare l'atto di donazione del terreno prima?E' vero che se costruisco casa su un terreno non mio anche se pago tutto io e la casa è intestata a me appartiene per legge al proprietario del terreno?Come bisogna fare?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 27/9/08 14:42

Il proprietario del terreno edificabile può decere a titolo gratuito o oneroso il diritto di superficie.

Il diritto di superficie è un diritto reale minore di godimento disciplinato dall'articolo 952 e seguenti del Codice Civile, che consiste nell'edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui. La costituzione di questo diritto vale a sospendere il principio di accessione.
Allo stesso modo si può alienare la proprietà della costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del fondo, vendendo il solo diritto di superficie.

Se non diversamente specificato dal contratto, il diritto si intende concesso a tempo indeterminato. In caso di cessione a tempo determinato, una volta scaduto il termine, il diritto di superficie si estingue e riprende vigore il principio di accessione, con la conseguenza dell'acquisto della proprietà della costruzione da parte del proprietario del suolo (la cosiddetta elasticità del dominio).

Il diritto di mantenere una costruzione (non quello di edificare) è suscettibile di usucapione: costruita la casa, opera il principio di accessione, ma l’usucapione opera in forza del possesso ventennale della costruzione accompagnato da atti di riconoscimento dell’altruità del fondo (altrimenti si avrebbe usucapione della proprietà del fondo).

 
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