è vero che la detrazione per l'affitto dell'abitazione principale, regolarmente registrato secondo la L. 431/98, vale solo per i comuni ad alta densità abitativa?L'ho chiesto al mio commercialista, ma non ne sono convinta.... dove si può trovare questo piccolo ma importante dettaglio?

2 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 20/9/08 10:53

Nel caso in cui l'immobile sia concesso in affitto, nella dichiarazione dei redditi deve essere sempre indicato il canone di locazione; l'importo da assoggettare all'Irpef e alle relative addizionali varia a seconda del tipo del canone.

Per gli immobili situati in Comuni ad alta densità abitativa e concessi in affitto a canone convenzionale (ai sensi della legge n. 431 del 1998, il canone convenzionale è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale), il reddito da assoggettare all'Irpef e alle relative addizionali, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati a uso abitativo in libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30 per cento se il fabbricato è sito in un comune ad alta densità abitativa. Per usufruire della riduzione del 30 per cento, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'Ici e il comune in cui l'immobile è situato.

Il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008, specifica che il contratto di affitto deve essere stipulato ai sensi della legge 431/1998. La precisazione in realtà si è resa necessaria per adeguare le istruzioni al modello 730 alle previsioni del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni.

Il Commercialista in Rete ha detto... 20/9/08 10:56

Chi ha firmato un contratto di locazione concordato in qualità di inquilino ha diritto alla detrazione di 495,80 euro se il suo reddito complessivo annuo non supera i 15.493,71 euro. Di 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro. Oltre questa cifra non si ha diritto alla detrazione.

 
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