La prima sezione del Tar Friuli Venezia Giulia ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in materia di diniego espresso di rateazione dell'importo iscritto a ruolo, rinviando la causa innanzi al competente giudice tributario, in applicazione del principio della traslatio iudicii.

Il Tribunale amministrativo regionale ha così confermato, con la sentenza n. 452/2008, depositata il 28 agosto scorso, quanto già espresso nella pronuncia n. 86 del il 23 gennaio 2003.

Prima di esaminare da vicino la sentenza dei giudici triestini, è opportuno fare un brevissimo cenno all'istituto della rateazione dei ruoli, di cui all'articolo 19 del Dpr 602/1973, che disciplina - nell'ambito della riscossione delle imposte - la dilazione del pagamento del credito fiscale. Istituto questo che è stato modificato dal legislatore per due volte nel corso del 2008.

La rateazione del ruolo

A decorrere dallo scorso 1° marzo 2008, infatti, il predetto articolo 19 ha subito una prima sostanziale modifica a opera dell'articolo 36, comma 2-bis, della legge 31/2008 (di conversione del decreto legge 248/2007).

In particolare, l'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), ha riscritto il primo periodo dell'articolo 19 che, a far data dal 1° marzo 2008, così dispone: "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili".

La successiva lettera b) dell'articolo 36, comma 2-bis, ha abrogato, invece, il comma 2 dell'articolo 19, ossia quello che stabiliva, come limite di tempo massimo entro il quale presentare la domanda di dilazione (termine stabilito a pena di decadenza), quello dell'inizio della procedura esecutiva.

Successivamente, l'articolo 83, comma 23, lettera c), del Dl 112/2008 ("manovra d'estate"), ha abrogato - a decorrere dal 25 giugno 2008 - la seconda parte del primo comma dell'articolo 19, quello che disciplinava le garanzie fideiussorie, nonché il comma 4-bis, che dava la possibilità di escutere il fideiussore o il terzo datore di ipoteca nelle ipotesi di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione.

Le novità introdotte dalle due riforme sono di tutta evidenza: l'intera procedura - dalla ricezione della richiesta da parte del contribuente alle valutazioni discrezionali sulla stessa ("può concedere") e fino al provvedimento finale - passa ora nelle mani dell'agente della riscossione (Equitalia Spa) e non più dell'ufficio finanziario. Il numero massimo di rate in cui è possibile spalmare il debito tributario passa da quarantotto a settantadue rate (ovvero fino a 6 anni).

Dal 1° marzo 2008, pertanto, non prevedendo la norma una fase transitoria tra la vecchia e la nuova procedura, le istanze di dilazione devono essere presentate direttamente a Equitalia Spa che, con successive direttive, ha poi fornito puntuali chiarimenti operativi in ordine alle modalità di presentazione della richiesta.

La sentenza del Tar di Trieste

La pronuncia in commento trae origine da un ricorso proposto - innanzi al Tar di Trieste - da un contribuente per l'annullamento della nota con la quale Equitalia Udine Spa aveva rigettato due domande intese a ottenere la rateazione di somme iscritte a ruolo.

Il Collegio triestino, nel precisare che Equitalia Spa "…è una società di diritto privato di proprietà interamente pubblica investita ex lege dell'accertamento e riscossione dei tributi mediante ruolo…", ha ritenuto di non avere competenza giurisdizionale sul ricorso in parola "…in quanto concernente controversia attinente a diritti ed obblighi di soggetti passivi di rapporti tributari la cui conoscenza è rimessa ex lege alla competenza del giudice tributario" (articolo 2 del Dlgs 54/1992).

Al riguardo, i giudici amministrativi friulani hanno richiamato una loro precedente pronuncia del 25 gennaio 2003 (la n. 86) nella quale - chiamati ad annullare un provvedimento di diniego emesso da un ufficio finanziario a fronte di una istanza di rateazione proposta da un contribuente ai sensi dell'articolo 86 del Dpr 602/1973 vigente ratione temporis - avevano dichiarato il loro difetto di giurisdizione nella considerazione che "…il nuovo testo dell'art. 2 del D. Lgs. 31.12.1992 n. 546, così come introdotto dall'art. 12, 2 comma, della L. 28.12.2001 n. 448, ha stabilito che -appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi … restano escluse … soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, successivi alla notifica della cartella di pagamento-".

Ne consegue che tutte le controversie relative a tributi, per espressa scelta del legislatore, sono attribuite alla giurisdizione tributaria e, tra queste, rientra anche quella odierna, in quanto diretta a ottenere i benefici della rateazione della riscossione di somme iscritte a ruolo, avendo questa a oggetto le imposte sui redditi.

Interessante appare, infine, il passaggio con il quale i giudici amministrativi hanno rimesso la causa innanzi al giudice tributario competente in applicazione del principio della traslatio iudicii.

Al riguardo, infatti, il tribunale triestino ha richiamato le ormai note sentenze della Corte costituzionale (la n. 77 del 12 marzo 2007) e delle Sezioni unite della Cassazione (la n. 4109 del 22 febbraio 2007) con le quali - seppur con motivazioni diverse, ma non contrastanti - le magistrature superiori hanno dato attuazione al principio (insito nel nostro ordinamento quantunque non espressamente previsto da norme specifiche) della conservazione degli effetti prodotti dalla domanda originaria.

Pertanto, per fare salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda nella ipotesi in cui venga adito un giudice che si ritenga privo di giurisdizione, è necessario - come ha fatto nel caso di specie il Tar friulano - rimettere la causa innanzi al giudice tributario competente fissando un termine, a pena di decadenza, per la riassunzione del giudizio.


Fonte: Agenzia Entrate

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