Premetto che sono un libero professionista. Ho acquistato nell'aprile 2004 un autocarro mediante leasing, poi riscattato nel novembre 2006 e quindi venduto a novembre 2007. Vorrei avere un parere su questa mia interpretazione: nella 310 di luglio viene stabilito che la cessione genera plusvalenze solo nel caso in cui il bene mobile sia stato acquistato dopo il luglio 2006; considerata la sostanziale equivalenza tra acquisto in proprio e tramite leasing, più volte dichiarata dall'agenzia delle entrate in varie risoluzioni, e considerato che il mio acquisto tramite leasing risale al 2004, la vendita da me effettuata nel 2007 non genera plusvalenza. E' corretta la mia interpretazione?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 27/9/08 18:14

Ex. art54 TUIR comma 1bis:

Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni
strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di
cui al comma 5, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee all'arte o
professione.

A seguito delle modifiche introdotte dal legislatore all’articolo 54 del Tuir,dapprima con l’articolo 36, comma 29, del Dl n. 223/2006, poi con la Finanziaria 2007, nella determinazione del reddito da lavoro autonomo lecessioni di beni strumentali determinano la realizzazione di unaplusvalenza tassabile.L’intervento normativo è avvenuto, però, in modo non sistematico,creando il serio dubbio della decorrenza, ossia, la data a partire dalla quale queste operazioni assumono rilevanza.

Chiarimenti definitivi vengono appunto dalla risoluzione 310 che sancisce l'applicabilità di tale dispositivo solo per i beni strumentali acquistati dopo l’entrata in vigore delle nuove norme, ossia dopo il 4 luglio 2006.

Concordiamo con la sua analisi.

 
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