Per effetto del D.L. n. 112/2008, l'atto con il quale viene trasferita la titolarità delle quote sociali, oltre alla tradizionale forma della scrittura privata autenticata, può avere natura «informatica» ed essere sottoscritto con firma digitale del cedente e del cessionario. L'atto di cessione della quota di S.r.l. deve essere firmato digitalmente da tutte le parti, mediante un dispositivo di firma digitale rilasciato da un certificatore accreditato.Al deposito dell'originale informatico del contratto di cessione al Registro delle imprese sono autorizzati i professionisti abilitati, cioè iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, purché muniti di firma digitale.Pertanto, gli atti di trasferimento di quote di S.r.l. sono depositati al Registro delle imprese:
dal notaio che ha autenticato le firme, quando sottoscritti dalle parti in modo autografo;
dal dottore commercialista incaricato, quando nascono «informatici» e non abbiano altra forma.
La domanda di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese non può essere presentata direttamente dalle parti, o da una sola di esse; ne consegue che la sanzione amministrativa prevista per l’inosservanza dell'obbligo di iscrizione deve essere applicata a carico del dottore commercialista incaricato del deposito.Il professionista abilitato presenta la domanda con contestuale deposito dell'atto di trasferimento firmato digitalmente dalle parti e dalla prova dell'avvenuta registrazione fiscale dell'atto stesso; dalla documentazione deve risultare anche l'incarico assegnato dalle parti al professionista di procedere all'iscrizione del contratto.
Computo del termine per l'iscrizione dell'attoL'atto è sottoscritto con firma digitale dalle parti; l'ultima parte che firma appone al contratto la marcatura temporale, per attribuire all'atto di cessione una data che consenta agli uffici la verifica del rispetto dei termini imposti dalla legge ai fini sia della registrazione fiscale (20 giorni), sia dell'iscrizione nel Registro delle imprese (30 giorni).Maggiore certezza sarebbe peraltro garantita se la data del contratto risultante nel documento fosse anche quella risultante dalla marca temporale.

(Circolare Unioncamere 22/09/2008, n. prot. 14288/PS/ODL)

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