SONO IMPIEGATA 3° LIVELLO CCNL TERZIARIO, HO SAPUTO CHE IL CONTRATTO E' STATO RINNOVATO A LUGLIO 2008 INFATTI I MIEI COLLEGHI OPERAI ( 3° E 4° LIV) HANNO RICEVUTO IN BUSTA UNA CIFRA IN PIU' COME " INTEGRAZIONE RINNOVO CONTRATTO."..LA MIA DOMANDA E' QUESTA ..PERCHE NELLA MIA BUSTA NON ERA PRESENTE QUESTA VOCE? VALE SOLO PER GLI OPERAI?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 5/9/08 09:02

Dipende da ciò che è stabilito nel contratto medesimo.

Stralcio RINNOVO CCNL del Terziario il 18.07.2008

E’ previsto un aumento retributivo mensile non assorbibile di Euro 150,00 a regime riparametrato su un
IV° livello, così distribuito:
Decorrenza
Febbraio 2008 55,00
Decorrenza
Dicembre 2008 21,00
Decorrenza
Settembre 2009 34,00
Decorrenza
Marzo 2010 20,00
Decorrenza
Settembre 2010 20,00

Gli importi arretrati, pari a 252,06 euro, non saranno utili a nessun fine fatto salvo per il calcolo delle
mensilità aggiuntive e del TFR e saranno erogati in due tranches di uguale importo da corrispondere: la
prima nel mese di Luglio 2008 e la seconda nel mese di Novembre 2008.
N.B.
Per le Aziende che hanno aderito nello scorso Aprile all’invito unilaterale di Confcommercio
Nazionale di riconoscere ai lavoratori in forza gli importi d’integrazione all’Indennità di vacanza
contrattuale, gli importi arretrati di cui sopra dovranno essere assorbiti fino a concorrenza dall’integrazione
dell’IVC complessivamente riconosciuta.
INDENNITA’ DI FUNZIONE QUADRI
: a partire dal 1° Luglio 2008 l’indennità di funzione dei
quadri è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assorbibili al 50% .
QUAS:
a decorrere dal 1° Gennaio 2009 il contributo una tantum da corrispondere all’atto dell’iscrizione
ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di Euro 38,00 a carico del datore di
lavoro. A decorrere dal 1° Gennaio 2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementato di Euro
8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Bilateralità
: dato il ruolo strategico che rivestono gli enti bilaterali le parti chiedono di chiarire la natura
dei versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore degli enti affinché tali importi siano
esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi in virtù delle peculiari finalità sociali
perseguite.
Apprendistato
Innalzamento della percentuale di conferma dal 70% all’80% dei contratti di apprendistato venuti a
scadere nei 24 mesi precedenti.
Diritto all’iscrizione all’Assistenza sanitaria integrativa, Fondo EST
Diritto all’iscrizione alla previdenza integrativa, Fondo Fon.te, dove la contribuzione a carico azienda
sarà pari all’1,05% (comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il
computo del TFR.
Maturazione differita dei permessi previsti all’art.140 solo per i nuovi assunti, ovvero, restano
immutate le ore di permesso per le festività abolite, mentre le restanti ore (56 ore per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore per le aziende con più di 15 dipendenti) saranno riconosciute in misura pari al 50%
decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del
periodo di apprendistato.
Le aziende devono dare comunicazione all’apprendista della qualificazione 30 giorni prima della
scadenza del contratto.
Contratti a tempo parziale

novità
: l’orario minimo settimanale previsto per il lavoro part-time è
stato vincolato al limite dimensionale dell’azienda, ovvero:

aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti: 16 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al
normale orario settimanale;

aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti: 18 ore, nel caso di orario ridotto rispetto
al normale orario settimanale.
Lavoro domenicale – novità
: la disciplina del lavoro domenicale viene demandata alla contrattazione
di secondo livello che dovrà definire il calendario delle aperture secondo le disposizioni normative
previste in materia nell’anno di riferimento.
Regime transitorio (applicabile decorsi 4 mesi dalla sottoscrizione del CCNL in caso di non definizione
della materia al secondo livello di contrattazione): per i lavoratori a tempo pieno che abbiano il riposo
settimanale coincidente con la domenica, le aziende potranno fissare l’attività lavorativa nella misura non
superiore al 30% delle aperture domenicali oltre a quelle previste dalla Legge Bersani. Non saranno tenuti
a garantire le prestazioni domenicali sopraindicate: madri/padri, anche affidatari, di bambini di età fino ai
3 anni e i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti
conviventi con assegno di accompagnamento.
Ai lavoratori sarà riconosciuta esclusivamente la maggiorazione del 30% per le ore lavorate di domenica,
tale maggiorazione è onnicomprensiva e non cumulabile.
Per i lavoratori, invece, che abbiano il riposo settimanale cadente in giornata diversa dalla domenica
saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni con le seguenti decorrenze: 15% a decorre dal 1° Luglio
2008; 20% a decorrere dal 1° Gennaio 2009 e 30% a decorrere dal 1° Gennaio 2010
Riposo giornaliero – novità: la disciplina del riposo giornaliero, fissato in almeno 11 ore
consecutive, viene demandata alla contrattazione di secondo livello.
Regime transitorio: in attesa di specifica regolamentazione il riposo giornaliero potrà essere frazionato,
garantendo un riposo minimo continuativo di 9 ore, per le prestazioni lavorative svolte nei seguenti casi:
cambio turno / fascia; interventi di ripristino della funzionalità dei macchinari, impianti e attrezzature;
manutenzione svolta presso terzi; attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di
avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende che abbiano un intervallo tra la
chiusura e l’apertura del giorno successivo inferiore a 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed
amministrativi straordinari.
Lavoro straordinario
: Il monte annuo delle prestazione di lavoro straordinario richiedibili dall’azienda
è stato portato da 200 ore a 250 ore.
Aspettativa non retribuita per malattia dovuta a gravi patologie – novità
: il lavoratore assente
per malattia dovuta ad una patologie grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente
documentate da specialisti del S.S.N., potrà godere, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di
aspettativa non retribuito di durata non superiore a 12 mesi.

[...]

 
Top