A seguito della rimodulazione, operata dalla Manovra d'estate, dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, il professionista in trasferta ha la possibilità, a decorrere dal 1° Settembre 2008, di detrarre integralmente l'Iva sui costi di pernottamento, di ristorazione e di consumazione in bar ed esercizi analoghi, sempre che siano inerenti all'attività professionale. La nuova detrazione non include le spese di viaggio, come il biglietto dell'aereo e del treno.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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