sto predispondendo la denuncia di successione, ma ho delle difficoltá di impostazione per un immobile.Tizio e Caia sono coniugati dal 1964 e dal 21/09/1975 in comunione legale dei beni.Tizio acquista un terreno nel 1964 poco dopo il matrimonio.Vi edifica un immobile con licenza edilizia del 30/08/68 e lic. in sanatoria del 31/05/75.Un contenzioso con un suo vicino si chiude con una vendita e transazione per 270 mq di terreno sui quali era stato costruito per errore l'immobile (di circa 500 mq totali). IN detto atto del 13/03/1987 compare anche il coniuge Caia.L?immobile ricade tutto in comunione legale dei beni oppure solo per la quota acquistata con l'atto del 1987? In tale ultimo caso, l'accatastamento del 2000 é avvenuto tutto a nome di Tizio e l'unitá immobiliare comprende oltre l'area di 270 mq anche altra superficie. Deve essere effettuata una modifica catastale prima?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 11/9/08 08:43

Rientrano automaticamente nella comunione:
a) i beni acquistati dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (ad esclusione dei beni personali)
b) le aziende gestite da entrambi i coniugi e, costituite dopo il matrimonio. Nel caso di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Esistono inoltre una serie di beni che, durante il matrimonio, appartengono al coniuge che li ha percepiti, e solo se non consumati al momento dello scioglimento della comunione, sono divisi in parti uguali tra i coniugi:
a) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi,
b) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi
c) i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio
d) gli incrementi derivanti dall'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita prima del matrimonio.

Non cadono in comunione i beni personali di ciascun coniuge:
a) i beni acquistati dal coniuge prima del matrimonio;
b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione;
c) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinenti alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
d) i beni di uso strettamene personale di ciascun coniuge;
e) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio.

Qualora i beni indicati alle lettere d); e) e f) fossero beni immobili o mobili registrati, il loro acquisto, pur avvenuto in costanza di matrimonio, sarà escluso dalla comunione, solo qualora lo stesso risulti dall'atto di acquisto al quale sia stato parte anche l'altro coniuge.

 
Top