mi viene erogata dall'Università una borsa di studio per soggetti residenti con una tassazione irpef al 23,5%, come da lavoro dipendente (- correggetemi se sbaglio - art. 50, comma primo, lett. c), D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, come modificato dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003, a far data dall’01/01/2004 (in precedenza, art. 47, comma primo, lett. c), vecchio TUIR.)Un mio collega riceve lo stesso tipo di borsa di studio con una tassazione irpef al 9,5%.I bandi di entrambe le borse di studio richiamano solo l'ART. 66 DEL D.P.R. 382/80. Entrambe le borse di studio non credo rientrino nei casi previsti dalla legge n. 398 del 30 novembre 1989, dato che sono borse di studio post-lauream, ma pre-dottorato.Vorrei sapere da cosa può dipendere l'avere due tassazioni così diverse.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 4/9/08 19:29

La legge n. 476 del 13 agosto 1984, all’art. 4, norma quanto segue:

“Sono esenti dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della Legge 14 febbraio 1963 n. 80, e successive modificazioni, dalle Regioni a Statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l’assistenza scolastica nell’ambito universitario, nonché dalle Regioni a Statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo” (la succitata Legge n. 476/1984, con effetto per i redditi percepiti dall’01/01/1982, ha abrogato l’art 4 della precedente Legge n. 835 del 03 novembre 1982).


Nel caso non si preveda l'intassabilità, tutte le borse di studio e gli assegni sono soggetti alla tassazione IRPEF come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; l’art. 50, comma primo, lett. c), D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, come modificato dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003, a far data dall’01/01/2004 prevede la tassazione come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di tutte “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”.

L'assoggettamento ad aliquota dipende dunque dalla posizione del contribuente.

 
Top