Il danno c.d. biologico (o danno all'integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell'art. 32 Cost.) richiede, per la sua risarcibilità, che lo stesso sia riconducibile ad un comportamento colposo della p.a. ex art. 2087, c.c., per cui occorre verificare, caso per caso, l'eventuale configurabilità di tale elemento in ogni concreta fattispecie.

(Consiglio di Stato Decisione, Sez. IV, 27/12/2007, n. 6687)

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