Ritorno al passato sulle comunicazioni degli esiti della liquidazione della dichiarazione. Il contribuente potrà nuovamente scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione dall’intermediario, oppure direttamente al suo domicilio fiscale.

La liquidazione delle dichiarazioni ha lo scopo di verificare la correttezza degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione, al fine di correggere gli eventuali errori materiali e di calcolo commessi dai dichiaranti. La Finanziaria 2007 aveva radicalmente modificato l’articolo 2-bis del Dl 203/2005, stabilendo che l’invito "a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti", previsto dallo Statuto del contribuente, per le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, venisse effettuato:

con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito

mediante raccomandata in ogni altro caso.

Il collegato alla Finanziaria 2008 (decreto legge 159/2007) ha reintrodotto la facoltà, per il contribuente, di ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione dall’intermediario. A seguito della modifica, “l’invito” viene effettuato:

con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che, se previsto nell'incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito

mediante raccomandata in ogni altro caso”.

Pertanto, il contribuente potrà esercitare, come avveniva in passato, la facoltà di ricevere l’avviso:

al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità)

con avviso telematico all’intermediario che effettua l’invio della dichiarazione.

A sua volta, l’intermediario dovrà dichiarare di voler ricevere l’avviso telematico dandone evidenza nell’incarico di trasmissione.

La sanzione ordinariamente prevista per le violazioni riscontrate nel controllo delle dichiarazioni è pari al 30% di ogni importo omesso o versato in ritardo, sia in acconto che a saldo; tuttavia, il contribuente, ha la possibilità di sanare le irregolarità con il pagamento di una sanzione ridotta a un terzo (pari al 10%), se provvede a effettuare il pagamento entro:

il termine ordinario, pari a 30 giorni, che decorre dal ricevimento della comunicazione di irregolarità spedita a mezzo a/r

nel caso in cui la spedizione della comunicazione di irregolarità sia effettuata in via telematica, il termine di 30 giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario.

Quindi, il contribuente che opta per la trasmissione dell’avviso telematico all’intermediario, ha a disposizione un lasso temporale maggiore per effettuare il pagamento usufruendo delle sanzioni ridotte, in quanto il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 462/1997 decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito all’intermediario.

Rimane fermo che, se il contribuente non effettua la scelta per l’avviso telematico all’intermediario, la comunicazione degli esiti della liquidazione della dichiarazione sarà inviata al suo domicilio fiscale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione finanziaria in caso di dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi entro i trenta giorni successivi al ricevimento dalla comunicazione.


Fonte: Agenzia Entrate - Debora Ricco

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