Se su uno stesso immobile si esegue un intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e tali lavori comprendono, altresì, interventi diretti al conseguimento del risparmio energetico, il contribuente può usufruire, in alternativa alla prima agevolazione e limitatamente a tali ultimi interventi e alle relative spese sostenute nel 2007, del più vantaggioso beneficio, introdotto dalla Finanziaria 2007.

Questo è il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 152/E del 5 luglio 2007.

L’agevolazione in questione consiste in una detrazione dall’imposta sul reddito pari al 55 per cento delle spese sostenute, per i citati interventi, nel periodo d’imposta 2007 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente.

L’Amministrazione ha rilevato che il beneficio si sovrappone, in molti casi, alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie, rappresentandone, in sostanza, una specificazione, in quanto concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la componente muraria dell’edificio, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell’immobile.

A tal proposito, il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007, rubricato “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, all’articolo 10, comma 1, stabilisce che "Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5".

In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, tale divieto di cumulo, come ha chiarito la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, opera nel senso che "le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell'una o dell'altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse".

Pertanto, solo nel caso in cui in relazione a interventi “energetici” il contribuente non abbia usufruito di altra agevolazione fiscale, e sempreché le spese relative agli stessi siano sostenute nel periodo d’imposta 2007, egli può usufruire della detrazione del 55 per cento, ai sensi della Finanziaria 2007.

Naturalmente, tale detrazione compete solo a condizione che dalla fattura rilasciata al contribuente risulti specificamente che i lavori cui si riferiscono i pagamenti concretizzano uno o più interventi, finalizzati al risparmio energetico, riconducibili all’elencazione contenuta nell’articolo 3 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007.

E’ necessario, inoltre, che siano osservati gli adempimenti procedurali previsti dall’articolo 4 e seguenti dello stesso provvedimento.

L’Agenzia ha precisato che, sotto il profilo fiscale, il legislatore ha operato la scelta di ridurre gli adempimenti formali e documentali dei contribuenti rispetto a quanto previsto dal decreto del ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, recante "norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia", pur seguendone l’impostazione di base, al fine di massimizzare la fruizione di detta detrazione.

Pertanto, è stato eliminato l’obbligo di inviare, al Centro operativo di Pescara, la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. Quindi, l’effettuazione dei lavori non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, né dall’invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl.

Per contro, si è posto l’accento sull’attestato di certificazione energetica e sull’attestato di qualificazione energetica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007.

I soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico.

La conservazione delle fatture e delle ricevute del bonifico bancario relative alle spese per le quali si fa valere la detrazione, per la successiva esibizione in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, garantiscono che in relazione ai lavori eseguiti per il conseguimento del risparmio energetico, il contribuente non usufruisca di ulteriori agevolazioni fiscali.

Fonte: Deborah Suma Agenzia Entrate.

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