E’ di questi giorni la notizia che la procura della Repubblica di Pescara sta conducendo un’indagine a tappeto su presunti fenomeni di treaty shopping e dividend washing posti in essere da big internazionali della finanza.

Tutto nasce dalla stipulazione dell’Italia con la Francia e con la Gran Bretagna di due convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni che, a differenza di tutte le altre stipulate, prevedevano la possibilità del rimborso del credito d’imposta sui dividendi, qualora i soggetti percettori fossero stati residenti in Francia e Gran Bretagna.

Il giochetto posto in essere era semplice: prima dello stacco della cedola dei dividendi, le partecipazioni erano trasferite da parte di soggetti esteri che non fossero né francesi né inglesi a istituti bancari residenti nei predetti due Stati, i quali incassavano i dividendi e retrocedevano le partecipazioni agli originari proprietari.

Questi ultimi erano sostanzialmente gli effettivi beneficiari dei flussi reddituali (beneficial owner), i quali, a seguito dell’operazione di dividend washing, assumevano la veste giuridica di plusvalenze su partecipazioni; i dividendi erano, infatti, formalmente incassati dagli istituti bancari che provvedevano successivamente a richiedere la restituzione del credito d’imposta sugli stessi.

L’entrata in vigore dal 1° gennaio del 2004 dell’Ires ha posto termine al problema, essendo stato abrogato il meccanismo del credito d’imposta sui dividendi.

Tuttavia, la descritta vicenda offre lo spunto per sviluppare alcune considerazioni su fenomeni simili di treaty shopping, ma, per così dire, “meno visibili”, in quanto non impongono alcun obbligo di presentazione di richiesta di rimborso di crediti d’imposta.

Ci si riferisce al gettito derivante dalle ritenute alla fonte per flussi reddituali in uscita dal territorio dello Stato italiano (dividendi, interessi, royalties in prima linea).

Senza dilungarci nei particolari, a seguito dell’entrata in vigore delle direttive comunitarie n. 90/435/Cee (come modificata dalla direttiva n. 2003/123/Ce) e n. 2003/49/Ce, rispettivamente in materia di dividendi “madre-figlia” e di interessi e royalties infragruppo, il rischio che siano perpetrati fenomeni di treaty shopping concettualmente simili a quello sopra esposto è alto.

Infatti, le predette direttive, così come attuate in Italia rispettivamente dagli articoli 27-bis e 26-quater del Dpr n. 600 del 1973, prevedono che nessuna ritenuta a titolo d’imposta sia dovuta in Italia quale Stato della fonte dei redditi.

Viceversa, in mancanza dei presupposti di applicabilità delle predette direttive, tornerebbero applicabili le disposizioni previste dalle varie convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con gli Stati di residenza dei soggetti esteri percettori dei flussi reddituali, ovvero le disposizioni interne previste dal Tuir in assenza di convenzioni.

E’ evidente, allora, la convenienza, per tutti coloro che non abbiano i requisiti per beneficiare dell’agevolazione prevista dalle due citate direttive, di “canalizzare” i flussi reddituali su soggetti all’uopo costituiti e aventi i predetti requisiti.

Tanto per fare un banale esempio, qualora un investitore americano voglia effettuare un investimento in Italia, dal quale ritrarre dividendi, al fine di evitare l’applicazione della ritenuta alla fonte prevista dalla convenzione Italia-Usa, troverà convenienza a costituire una società in Olanda, la quale controlli la società residente in Italia che distribuisce i dividendi.

In tal modo, dall’Italia fuoriesce un dividendo cui si applicherebbe la direttiva madre-figlia in quanto destinato all’Olanda, da cui fuoriuscirebbe il dividendo verso gli Stati Uniti esentato da alcuna ritenuta alla fonte per la politica di attrazione di capitali da sempre seguita dall’Olanda.

Ciò posto, la rilevante differenza sul piano operativo tra l’appena menzionato fenomeno di treaty shopping e quelli balzati agli onori della cronaca, è che il primo non lascerebbe traccia alcuna, non imponendo alcuna richiesta di rimborso di imposte preventivamente versate all’Erario italiano.

Infatti, con la canalizzazione ad hoc dei predetti flussi reddituali attraverso Stati membri dell’Unione europea si evita in nuce l’applicazione di qualsivoglia ritenuta alla fonte in Italia.

Insomma, il danno all’Erario è ugualmente rilevante, solo che, mentre nel caso di Pescara "prima si doveva pagare e poi si poteva chiedere il rimborso", in caso di dividendi, interessi e royalties formalmente ricadenti nell’ambito di applicazione delle due menzionate direttive comunitarie, "si evita di pagare e così non si ha nessun problema di rimborso".


Fonte: Michele Andriola Agenzia Entrate.

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